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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Locri sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni del codice della strada e sulle notifiche nel procedimento di opposizione. L’ordinanza di rimessione non aveva indicato le ragioni per cui le norme impugnate violassero i parametri costituzionali.

Di cosa si tratta

Il giudizio aveva ad oggetto un’opposizione a verbale di contestazione per una violazione del codice della strada accertata tramite apparecchiatura di rilevamento, a carico di una società (La Primizia s.a.s.) quale proprietaria del veicolo. L’opponente contestava la propria responsabilità solidale ai sensi dell’art. 196 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e chiedeva la verifica di legittimità costituzionale di tale norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Locri ha impugnato l’art. 196 del d.lgs. n. 285/1992 (responsabilità solidale del proprietario) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge n. 689/1981 (notifiche) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., senza però specificare in motivazione le ragioni delle dedotte violazioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Gli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 erano indicati solo nel dispositivo dell’ordinanza, senza alcuna menzione in motivazione. Per l’art. 196 del codice della strada, l’ordinanza non specificava in alcun modo le ragioni del contrasto con i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione è inammissibile se le norme impugnate sono indicate solo nel dispositivo senza motivazione, o se i parametri costituzionali sono evocati in modo del tutto generico senza argomentare la non manifesta infondatezza: la motivazione sulla non manifesta infondatezza è un requisito essenziale per la valida instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 196 del codice della strada sulla responsabilità solidale?

L’art. 196 del d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che il proprietario del veicolo è obbligato in solido con il conducente per le sanzioni amministrative pecuniarie, salvo provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Perché la mancanza di motivazione rende inammissibile la questione?

Perché la Corte non può esaminare d’ufficio profili di incostituzionalità non allegati e motivati dal rimettente: il giudizio incidentale di legittimità costituzionale è strettamente delimitato dalle argomentazioni dell’ordinanza di rimessione.

La questione sulle notifiche era diversa da quella della n. 231/2002?

La questione sulle notifiche era sostanzialmente identica a quella già decisa con l’ord. n. 231/2002 dello stesso giorno. La differenza era che nell’ord. n. 232/2002 la motivazione sull’art. 689/1981 mancava del tutto, rendendo la questione inammissibile per difetto di motivazione anzi che infondata nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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