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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Locri sulle notifiche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa. L’obbligo per l’opponente di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice adito è ragionevole e non viola il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Gli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) disciplinano il procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzione per sanzioni amministrative. Chi si oppone personalmente, senza difensore, deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice adito, a pena di ricevere le notifiche presso la cancelleria del giudice. Il Giudice di pace di Locri aveva sollevato la questione in sette giudizi di opposizione a verbali del codice della strada.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Locri, con sette ordinanze del 2001, ha impugnato gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto e quinto comma, della legge n. 689/1981 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’opponente dovrebbe poter ricevere le notifiche presso la propria residenza anagrafica anziché in cancelleria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La prescrizione dell’onere di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice è una scelta discrezionale del legislatore, ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto è funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle notificazioni (poste a carico dell’ufficio a norma dell’art. 23, nono comma, della legge n. 689/1981). La regola di competenza territoriale dell’opposizione al luogo della violazione, che già impone oneri di spostamento all’opponente, non è stata ritenuta incostituzionale, dunque i correlati oneri di domiciliazione non aggravano in modo sproporzionato il diritto di difesa.

Il principio

L’obbligo di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice adito, per chi si oppone personalmente a una sanzione amministrativa, non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): si tratta di una scelta legislativa ragionevole, funzionale all’efficiente svolgimento delle notifiche, che l’ufficio giudiziario effettua a spese proprie.

Domande e risposte

Cosa succede se l’opponente non dichiara la residenza o non elegge domicilio?

Le notifiche vengono effettuate tramite deposito in cancelleria. Se l’opponente non si presenta all’udienza e le notifiche sono state regolari, il provvedimento opposto viene convalidato.

Perché la questione era già stata esaminata dalla Corte in precedenza?

Sì, la Corte aveva esaminato una questione simile con l’ordinanza n. 42/1988 e con la sentenza n. 431/1992. Quelle pronunce riguardavano l’obbligo di eleggere domicilio nel circondario del giudice adito; la questione nuova riguardava invece il diritto di ricevere le notifiche direttamente alla propria residenza anagrafica.

Chi deve notificare gli atti nel procedimento di opposizione?

L’art. 23, nono comma, della legge n. 689/1981 pone le notifiche a carico dell’ufficio giudiziario, non delle parti: questa è una norma di favore per chi esercita il diritto di azione in via personale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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