Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019 e ha respinto la questione su una terza norma, relativa alle convenzioni dei Comuni con istituti privati di vigilanza. Quest’ultima non invade la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata aveva approvato norme in vari settori, tra cui la gestione dei fanghi destinati all’uso agricolo e la possibilità per i Comuni colpiti da attentati alla proprietà privata di stipulare convenzioni con imprese di vigilanza. Il Governo le ha impugnate ritenendole invasive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e di ordine pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4. La questione sull’art. 8, in particolare, era promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 8, riservando a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

Il principio

La stipula di convenzioni tra Comuni e istituti privati di vigilanza, per proteggere il patrimonio comunale, si configura come ordinaria gestione dei beni iure privatorum e non interferisce con la prevenzione dei reati né con il mantenimento dell’ordine pubblico, riservati allo Stato. Gli istituti di vigilanza non hanno e non potrebbero avere poteri di pubblica sicurezza.

Domande e risposte

Un Comune può affidare la vigilanza a imprese private?

Sì, per proteggere i propri beni: secondo la Corte si tratta di gestione patrimoniale ordinaria, che non invade la competenza statale sulla sicurezza pubblica.

Perché due norme regionali sono state annullate?

La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale; la pronuncia conferma i limiti delle competenze regionali in alcuni settori.

La sicurezza pubblica spetta ai Comuni o allo Stato?

La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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