Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019 e ha respinto la questione su una terza norma, relativa alle convenzioni dei Comuni con istituti privati di vigilanza. Quest’ultima non invade la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva approvato norme in vari settori, tra cui la gestione dei fanghi destinati all’uso agricolo e la possibilità per i Comuni colpiti da attentati alla proprietà privata di stipulare convenzioni con imprese di vigilanza. Il Governo le ha impugnate ritenendole invasive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e di ordine pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4. La questione sull’art. 8, in particolare, era promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 8, riservando a separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni promosse con il ricorso.
Il principio
La stipula di convenzioni tra Comuni e istituti privati di vigilanza, per proteggere il patrimonio comunale, si configura come ordinaria gestione dei beni iure privatorum e non interferisce con la prevenzione dei reati né con il mantenimento dell’ordine pubblico, riservati allo Stato. Gli istituti di vigilanza non hanno e non potrebbero avere poteri di pubblica sicurezza.
Domande e risposte
Un Comune può affidare la vigilanza a imprese private?
Sì, per proteggere i propri beni: secondo la Corte si tratta di gestione patrimoniale ordinaria, che non invade la competenza statale sulla sicurezza pubblica.
Perché due norme regionali sono state annullate?
La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2, comma 7, e 5 della legge regionale; la pronuncia conferma i limiti delle competenze regionali in alcuni settori.
La sicurezza pubblica spetta ai Comuni o allo Stato?
La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; la sicurezza e l’ordine pubblico sono riservati allo Stato.
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