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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che disciplinano i compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori dell’autorità giudiziaria. Non spetta al giudice, caso per caso, supplire al mancato adeguamento tariffario che la legge affida all’amministrazione.

Di cosa si tratta

Chi svolge incarichi per conto dei giudici (periti, consulenti, interpreti, traduttori) ha diritto a un compenso secondo tariffe che dovrebbero essere periodicamente adeguate al costo della vita. L’amministrazione, però, ha spesso omesso questi aggiornamenti. Il Tribunale di Torino chiedeva se il giudice potesse provvedere direttamente all’adeguamento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e gli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha tuttavia stigmatizzato la «deplorevole e reiterata inadempienza» dell’amministrazione nell’applicare l’adeguamento triennale previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il principio

L’intervento del giudice, caso per caso, non è fungibile rispetto a quello dell’amministrazione: la quantificazione dell’adeguamento spetta a quest’ultima, con effetto generale, e non può essere svolta dai giudici nei singoli giudizi. Gli interessati dispongono comunque di altri rimedi giurisdizionali per far valere i propri diritti.

Domande e risposte

Il giudice può aumentare il compenso del consulente se la tariffa non è aggiornata?

No: la Corte ha chiarito che l’adeguamento spetta all’amministrazione, con effetto generale, e non al singolo giudice nel proprio processo.

La Corte ha giustificato l’inerzia dell’amministrazione?

Al contrario: ha definito «deplorevole e reiterata» l’inadempienza nell’applicare gli aggiornamenti tariffari previsti dalla legge.

Chi viene danneggiato dal mancato adeguamento ha rimedi?

Sì: la Corte ricorda che esistono altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, per tutelare i propri diritti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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