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La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, ord. penit. (nella versione riformata dalla l. n. 94/2009), sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Roma in merito al limite di due ore di permanenza all’aperto e alla soppressione del reclamo per difetto di congruitatà del provvedimento ministeriale di 41-bis.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva sollevato due questioni: la prima sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), che dopo la riforma del 2009 limitava a due ore (invece di quattro) la permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale; la seconda sull’espunzione, dalla norma sul reclamo (comma 2-sexies), della possibilità di impugnare il decreto ministeriale per «difetto di congruitatà del contenuto» rispetto alle esigenze di sicurezza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Roma sollevava questione degli artt. 41-bis, commi 2-quater lett. f), 2-quinquies e 2-sexies, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 13 secondo comma, 24 primo comma, 27 terzo comma e 113 primo e secondo comma Cost.
La decisione della Corte
Le questioni sono inammissibili. Per la riduzione delle ore all’aperto, la Corte osserva che il rimettente chiedeva sostanzialmente una pronuncia additiva per ripristinare il limite di quattro ore, ma la determinazione di un limite massimo è una scelta discrezionale del legislatore che la Corte non può sostituire. Per la soppressione del reclamo per congruitatà, il rimettente non aveva esplorato se l’interpretazione della norma vigente consentisse comunque un controllo sui diritti fondamentali (come la salute).
Il principio
La Corte non può sostituire le proprie scelte a quelle del legislatore nella determinazione di limiti minimi e massimi delle restrizioni per i detenuti in regime speciale. La tutela di diritti fondamentali — come la salute — rimane comunque esperibile attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo, indipendentemente dal controllo sulla congruitatà del provvedimento ministeriale.
Domande e risposte
I detenuti in regime 41-bis possono fare reclamo contro le restrizioni imposte?
Sì. Anche dopo la riforma del 2009, i detenuti possono presentare reclamo al tribunale di sorveglianza per violazione di un diritto soggettivo (come il diritto alla salute). Il controllo sulla «congruitatà» del provvedimento rispetto alle finalità di sicurezza è invece competenza parlamentare e ministeriale.
Quante ore all’aperto hanno diritto i detenuti in regime 41-bis?
Dopo la riforma del 2009, il massimo è fissato a due ore giornaliere (di cui una nelle sale di biblioteca o palestra), rispetto alle quattro ore previste in precedenza. Il limite minimo assoluto rimane invariato a un’ora.
Cosa è il regime detentivo 41-bis?
È un regime di detenzione speciale, disciplinato dall’art. 41-bis ord. penit., applicabile a condannati o imputati per gravi delitti di mafia o terrorismo quando sussistano elementi che attestano la pericolosità sociale del detenuto e la possibilità di comunicare con le organizzazioni criminali dall’interno del carcere.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di giurisdizione
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e divieto di trattamenti disumani
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
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