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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal delegato del Comune di San Michele al Tagliamento. Il Comune vuole indire un referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto, ma le norme del 1970 richiedono anche il concorso di altri Comuni e una votazione dell’intera popolazione regionale. Il conflitto è inammissibile perché esiste già un procedimento davanti all’Ufficio centrale per il referendum in cui la questione può essere sollevata in via incidentale.

Di cosa si tratta

L’art. 132, secondo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, prevede che i Comuni possano essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra mediante referendum. La legge n. 352/1970, che regola l’attuazione dei referendum, prevede però che la richiesta debba essere presentata da una pluralità di Comuni di entrambe le Regioni e che il voto riguardi l’intera popolazione regionale. Il Comune di San Michele al Tagliamento sosteneva che questa disciplina fosse incompatibile con la riforma del 2001.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzione era sollevato dal “delegato effettivo” del Comune di San Michele al Tagliamento contro il Parlamento, lamentando che gli artt. 42 e seguenti della legge n. 352/1970, non adeguati alla modifica dell’art. 132, secondo comma Cost. operata dalla legge cost. n. 3/2001, ledessero la sfera di attribuzioni costituzionali del Comune e dei suoi cittadini. Il Comune voleva proporre il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ma l’Ufficio centrale per il referendum gli aveva imposto di ottenere anche le delibere di altri Comuni delle due Regioni.

La decisione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il conflitto di attribuzione sollevato con riferimento ad atti di rango legislativo è ammissibile solo quando non esista un giudizio nel quale la questione possa essere portata in via incidentale. Nel caso di specie, il procedimento davanti all’Ufficio centrale per il referendum esiste ed è in corso: il ricorrente aveva già chiesto che quello stesso Ufficio sollevasse la questione di legittimità costituzionale della legge n. 352/1970 (richiesta dichiarata manifestamente infondata). L’esistenza di quel giudizio preclude il conflitto di attribuzione.

Il principio

Il conflitto di attribuzione con oggetto atti legislativi è ammissibile solo in via residuale, quando non esista alcun giudizio in cui la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata in via incidentale. Se tale giudizio esiste — anche se il tentativo di sollevarvi la questione è stato dichiarato infondato — il conflitto è inammissibile.

Domande e risposte

Come può oggi un Comune cambiare Regione di appartenenza?

Dopo la riforma costituzionale del 2001 (legge cost. n. 3/2001), l’art. 132, secondo comma, Cost. prevede che i Comuni possano essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra con legge statale, sentiti i Consigli regionali interessati e previa approvazione mediante referendum della popolazione del Comune o dei Comuni interessati e del territorio della Provincia o delle Province interessate. La disciplina di dettaglio è demandata alla legge ordinaria.

Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato da ogni potere dello Stato legittimato a partecipare all’indirizzo politico costituzionale. I Comuni non sono “poteri dello Stato” in senso tecnico, e nella specie la questione della legittimazione del “delegato effettivo” del Comune rimaneva aperta; la Corte ha preferito dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo più immediato dell’esistenza del giudizio alternativo.

L’Ufficio centrale per il referendum può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

Sì. L’Ufficio centrale per il referendum, nonostante la sua peculiare funzione, è considerato organo giurisdizionale ai fini della proposizione di questioni incidentali di legittimità costituzionale, come riconosciuto dalla Corte in precedenti pronunce e come ha dimostrato la stessa vicenda in questione, in cui l’Ufficio aveva effettivamente esaminato e dichiarato manifestamente infondata la questione sottopostagli.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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