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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo: il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso contro alcune disposizioni della legge finanziaria provinciale di Trento dopo che la Provincia ha modificato le norme contestate con la legge di assestamento di bilancio 2003. La Provincia ha accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del giudizio.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato tre disposizioni della legge finanziaria provinciale di Trento 2003 (l. prov. n. 15/2002): l’art. 16 che prorogava termini del d.lgs. n. 164/1999 sul mercato del gas naturale (ritenuto eccedente le competenze provinciali e in contrasto con la normativa comunitaria), l’art. 27, comma 2, che consentiva ordinanze in deroga a norme statali sulla protezione civile, e l’art. 29 che modificava la disciplina degli interventi di emergenza. Successivamente la Provincia aveva modificato tutte e tre le norme con la legge di assestamento n. 5/2003.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 16, 27, comma 2, e 29 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 2002, n. 15. Parametri: artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e) Cost. (concorrenza); art. 117, primo comma Cost. (normativa comunitaria); artt. 87, 88 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. (ordine pubblico e sicurezza). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso con conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; la Provincia autonoma di Trento ha depositato atto di accettazione della rinuncia con conforme deliberazione della Giunta provinciale. La rinuncia seguita dall’accettazione è causa di estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative. L’estinzione è dichiarata con ordinanza senza entrare nel merito delle questioni di legittimità sollevate.

Domande e risposte

Cosa succede quando il Governo rinuncia al ricorso contro una legge regionale o provinciale?

Se il ricorrente (di solito il Presidente del Consiglio) rinuncia al ricorso e la parte resistente (la Regione o la Provincia) accetta la rinuncia, il processo si estingue senza una pronuncia nel merito. La norma impugnata rimane in vigore, ma il Governo rinuncia a chiederne la dichiarazione di incostituzionalità. Ciò accade spesso quando la Regione o la Provincia modifica spontaneamente la norma contestata.

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze legislative diverse dalle Regioni ordinarie?

Sì. Il d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alle Province autonome una sfera di competenza legislativa molto ampia, anche in materie non riservate alle Regioni ordinarie. Tuttavia, anche le Province autonome devono rispettare i vincoli derivanti dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria e dai principi fondamentali posti dalla legge statale.

Qual è la differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

L’estinzione del processo è una pronuncia processuale che dipende da atti delle parti (rinuncia + accettazione) e non presuppone alcuna valutazione sul merito della questione. La cessazione della materia del contendere è invece pronunciata dalla Corte quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da far venire meno l’interesse del ricorrente, anche indipendentemente da atti formali di rinuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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