Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 202 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli del codice di procedura civile nella parte in cui non consentivano di reclamare il rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Di cosa si tratta
La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile è uno strumento che permette, prima della causa, di far accertare da un consulente tecnico i fatti e le possibili responsabilità, con l’obiettivo di favorire una conciliazione ed evitare il processo. Nel caso esaminato, un giudice aveva rigettato il ricorso con cui una parte chiedeva la nomina del consulente. Il problema: per i provvedimenti cautelari l’art. 669-terdecies cod. proc. civ. prevede il reclamo, cioè un riesame davanti a un altro giudice; ma per il rigetto della consulenza preventiva conciliativa la legge non prevedeva alcun rimedio. Chi si vedeva respingere la richiesta non poteva quindi farla riesaminare, a differenza di quanto accade per gli altri provvedimenti dello stesso tipo. Il Tribunale di Roma ha ritenuto questa disparità irragionevole e lesiva del diritto di difesa, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma ha impugnato gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di proporre il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (art. 696-bis cod. proc. civ.). Viene così colmata la lacuna che lasciava senza rimedio chi si vedeva respingere la richiesta.
Il principio
Anche il rigetto della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi deve poter essere reclamato come gli altri provvedimenti cautelari: negare il riesame creava una disparità di trattamento ingiustificata e comprimeva il diritto di difesa.
Domande e risposte
Che cos’è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis?
È un accertamento tecnico richiesto prima della causa per verificare fatti e responsabilità e tentare una conciliazione; se le parti si accordano, si evita il processo.
Cosa cambia con questa sentenza?
Chi si vede rigettare la richiesta di nomina del consulente può ora proporre reclamo, ottenendo il riesame del provvedimento da parte di un altro giudice, come già avviene per i provvedimenti cautelari.
Perché prima non era possibile reclamare?
Le norme sul reclamo cautelare non erano ritenute applicabili a questo rigetto, lasciando la parte senza strumenti di impugnazione: una lacuna che la Corte ha giudicato incostituzionale.
Questo vale anche per l’accoglimento della richiesta?
La sentenza riguarda specificamente il provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente: è quel diniego che ora diventa reclamabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità di trattamento rispetto agli altri provvedimenti reclamabili.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio, compresso dalla mancanza di un rimedio contro il rigetto.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo, parametro della censura sulla mancata previsione del reclamo.
- Artt. 669-terdecies, 669-quaterdecies, 695 e 696-bis del codice di procedura civile (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.