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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 671 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare una pena unica in caso di più condanne per distinte frazioni del medesimo reato permanente. La disciplina è stata ritenuta conforme alla Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati separatamente. Il Tribunale di Chieti dubitava che la norma fosse incostituzionale nella parte in cui non estende quel potere anche all’ipotesi di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, con possibile cumulo materiale delle pene.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 671 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona. Secondo il rimettente, l’assenza di un potere di rideterminazione unitaria della pena per il reato permanente avrebbe creato un trattamento irragionevole (art. 3) e un vuoto di tutela giurisdizionale (art. 24).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
La mancata previsione, all’art. 671 cod. proc. pen., di un potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare unitariamente la pena per più condanne relative a frazioni del medesimo reato permanente non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: l’ordinamento offre altri rimedi e la situazione non è assimilabile a quella del concorso formale o della continuazione cui la norma si riferisce.
Domande e risposte
Che cos’è il reato permanente?
È un reato la cui condotta si protrae nel tempo (ad esempio un’occupazione abusiva): se viene giudicato per frazioni distinte, possono intervenire più condanne sullo stesso fatto complessivo.
Cosa chiedeva il giudice di Chieti?
Che il giudice dell’esecuzione potesse rideterminare una pena unica quando vi siano più condanne per parti del medesimo reato permanente, evitando il cumulo materiale delle pene.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché la disciplina dell’art. 671 cod. proc. pen. riguarda ipotesi diverse e non sussiste la lesione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale prospettata dal rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, parametro sul trattamento sanzionatorio del reato permanente.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale, evocato sul presunto vuoto di tutela.
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