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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più Giudici di pace sull’art. 10-bis del Testo unico immigrazione (reato di ingresso o soggiorno illegale) e sulle norme processuali correlate. I rimettenti non avevano descritto adeguatamente le fattispecie concrete né motivato correttamente sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza) aveva introdotto nell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuendone la competenza al Giudice di pace. Erano state introdotte anche norme processuali specifiche (artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000). Più Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità sulle modalità di citazione degli imputati e sull’esercizio dell’azione penale.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici di pace di Albano Laziale e di Cuorgnè hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo tra l’altro che il potere di esercizio dell’azione penale fosse attribuito alla polizia giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in unico giudizio: le ordinanze di rimessione relative all’art. 10-bis erano prive di specifici riferimenti alle vicende concrete; quelle sugli artt. 20-bis e 20-ter non specificavano le modalità di citazione degli imputati; infine, la motivazione sulla non manifesta infondatezza era erronea, perché il potere di esercizio dell’azione penale era attribuito al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria.
Il principio
Le ordinanze di rimessione devono contenere riferimenti precisi alla fattispecie concreta (non solo astratta descrizione della norma impugnata) e una motivazione sulla non manifesta infondatezza che non poggi su un’erronea lettura del testo normativo: entrambi i vizi determinano la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 10-bis del Testo unico immigrazione?
Introdotto dalla legge n. 94 del 2009, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso nel territorio italiano o vi si trattiene in violazione delle disposizioni del Testo unico e di quelle sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri nell’Unione europea. La competenza è del Giudice di pace.
A chi spetta l’esercizio dell’azione penale per i reati di competenza del Giudice di pace?
Spetta al pubblico ministero, non alla polizia giudiziaria: i rimettenti avevano interpretato erroneamente le norme processuali sulle modalità di avvio del procedimento davanti al Giudice di pace.
Perché il fatto che le ordinanze non descrivessero le fattispecie concrete rendeva le questioni inammissibili?
Perché la rilevanza della questione deve essere verificabile rispetto al caso concreto; senza tale descrizione, è impossibile stabilire se, nell’ipotesi in cui la norma fosse dichiarata incostituzionale, l’imputato verrebbe effettivamente assolto nel giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato tra i parametri delle questioni sollevate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come parametro
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