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Le Regioni Puglia, Basilicata e Campania avevano approvato leggi che escludevano o condizionavano l’installazione di impianti nucleari sui rispettivi territori. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania che precludevano l’insediamento nucleare senza o in deroga all’intesa con lo Stato, riaffermando la competenza statale esclusiva in materia di energia e sicurezza nucleare.
Di cosa si tratta
Nel 2009-2010, mentre il Governo avviava il ritorno al nucleare con la legge n. 99/2009 (art. 25), alcune Regioni hanno approvato leggi che dichiaravano il loro territorio precluso agli impianti nucleari. La Regione Puglia (l. n. 30/2009, art. 1, comma 2) vietava impianti di produzione, stoccaggio e deposito di rifiuti radioattivi in assenza di intesa con lo Stato; analoghe disposizioni erano contenute nella legge della Regione Basilicata n. 1/2010 e nella legge finanziaria della Regione Campania n. 2/2010.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009, l’art. 8 della l.r. Basilicata n. 1/2010 e l’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010, in riferimento agli artt. 41, 117 (secondo comma, lettere d, e, h, s, e terzo comma), 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 30/2009 e dell’art. 1, comma 2, della l.r. Campania n. 2/2010. Ha riservato a separata pronuncia le questioni sulla legge della Regione Basilicata. La disciplina nucleare attiene a competenze esclusive statali (sicurezza, ordine pubblico, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza) e alla strategia energetica nazionale; le Regioni non possono precludere unilateralmente il proprio territorio agli impianti nucleari, nemmeno condizionando l’insediamento alla mera mancanza di intesa.
Il principio
La localizzazione di impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (artt. 117, secondo comma, lettere d, e, h, s, e 120 Cost.); le Regioni non possono introdurre divieti o condizioni che ostacolino l’esercizio di tali competenze statali, nemmeno in forma di clausola subordinata all’intesa.
Domande e risposte
Perché nel 2010 il nucleare era di nuovo attualità in Italia?
La legge n. 99/2009 aveva avviato il processo normativo per il ritorno all’energia nucleare, delegando il Governo a definire la strategia energetica nazionale e le procedure di localizzazione dei siti. Il referendum del 2011 ha poi bloccato definitivamente tale percorso.
Cosa sostenevano le Regioni a difesa delle loro leggi?
Che la previsione dell’intesa con lo Stato fosse rispettosa del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, e che le competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute giustificassero un intervento di salvaguardia del proprio territorio.
Perché la Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali?
Perché la localizzazione di impianti nucleari è funzione che, anche quando richiede l’intesa Stato-Regioni, deve essere disciplinata dalla legge statale, non da quella regionale. Le leggi regionali non possono introdurre autonomamente un ostacolo o una condizione sospensiva, nemmeno qualificandola come «attesa dell’intesa».
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze statali esclusive in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente, parametro principale
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.