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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12-bis della legge sul divorzio (l. n. 898/1970), che riconosce al coniuge divorziato una quota del TFR dell’ex coniuge. Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato i profili di illegittimità sotto i diversi parametri invocati.

Di cosa si tratta

Una donna divorziata chiedeva la liquidazione della quota del trattamento di fine rapporto spettantele per legge sull’ex marito collocato in pensione dopo il divorzio. L’art. 12-bis l. div. prevede che il coniuge titolare di assegno divorzile abbia diritto al 40% del TFR maturato durante il matrimonio. Il Tribunale di Catania sollevava dubbi di legittimità in relazione agli artt. 3, 29, 38 e 47 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 (introdotto dall’art. 16 l. n. 74/1987), in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, sia sotto profili prospettati dalle parti sia d’ufficio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha motivato in modo adeguato i diversi profili di illegittimità rispetto ai parametri costituzionali richiamati, rendendo la questione generica e non scrutinabile nel merito.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a enumerare i parametri costituzionali senza specificare, per ciascuno, le ragioni del contrasto con la norma impugnata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 12-bis della legge sul divorzio?

Riconosce al coniuge cui spetta l’assegno divorzile il diritto a percepire una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge durante il matrimonio, in proporzione alla durata del matrimonio medesimo.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il Tribunale rimettente aveva enumerato vari parametri (artt. 3, 29, 38, 47 Cost.) senza spiegare in modo specifico e comprensibile, per ciascuno di essi, il motivo del supposto contrasto con la norma impugnata.

Il TFR maturato dopo il divorzio rientra nel diritto del coniuge?

No: l’art. 12-bis si riferisce alla quota di TFR maturata durante il matrimonio, in proporzione alla sua durata; il TFR maturato dopo la cessazione del vincolo matrimoniale non rientra nel calcolo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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