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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Piemonte che regolamentava la terapia elettroconvulsivante e la psicochirurgia. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001) aveva eliminato la procedura di controllo preventivo sulle leggi regionali, rendendo il ricorso proposto secondo il vecchio art. 127 Cost. improcedibile.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva approvato una delibera legislativa recante «Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia». Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la delibera, prima con rinvio governativo e poi con ricorso davanti alla Corte, sostenendo che la legge regionale invadesse la competenza statale in materia sanitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso era stato proposto secondo il testo originario dell’art. 127 della Costituzione, che prevedeva il controllo governativo preventivo sulle leggi regionali non ancora promulgate. Il Governo sosteneva il contrasto con gli artt. 2, 32 e 117 della Costituzione, nonché con varie norme interposte in materia sanitaria. Successivamente il Presidente del Consiglio aveva dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la Regione non aveva accettato la rinuncia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha sostituito l’art. 127 della Costituzione: oggi l’unica forma di impugnazione governativa delle leggi regionali è quella successiva alla promulgazione e pubblicazione. I ricorsi proposti secondo il vecchio art. 127 Cost. (contro delibere non ancora promulgate) sono divenuti improcedibili per effetto di tale modifica costituzionale, restando salva la facoltà del Governo di impugnare la legge una volta promulgata.

Il principio

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha eliminato il controllo governativo preventivo sulle leggi regionali: i ricorsi già pendenti, proposti secondo il vecchio art. 127 Cost. contro delibere legislative non ancora promulgate, sono divenuti improcedibili. Il Governo conserva però la facoltà di impugnare la legge dopo la promulgazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il vecchio art. 127 della Costituzione in tema di controllo sulle leggi regionali?

Il testo originario consentiva al Governo di rinviare al Consiglio regionale le leggi non ancora promulgate per un riesame; se il Consiglio le riapprovava a maggioranza assoluta, il Governo poteva impugnarle davanti alla Corte costituzionale con effetto preclusivo della promulgazione fino alla decisione.

Cosa cambia con la riforma del 2001?

Con la legge cost. n. 3/2001 il controllo preventivo è stato soppresso: il Governo può promuovere questione di legittimità solo dopo la promulgazione e pubblicazione della legge regionale, entro sessanta giorni, senza che ciò blocchi l’entrata in vigore della legge stessa.

Perché la rinuncia del Governo non ha chiuso il giudizio?

Perché la Regione Piemonte non aveva accettato la rinuncia al ricorso. In assenza di accettazione della controparte, la rinuncia unilaterale non produce effetti estintivi del giudizio, che quindi doveva essere definito con pronuncia nel merito procedurale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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