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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile), come modificato dalla legge n. 63/2001 sulla prova penale, nella parte in cui – richiedendo il consenso dell’imputato contumace o irreperibile alla definizione del processo nell’udienza preliminare – impediva al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. La norma violava l’interesse preminente del minore e il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Il processo penale minorile prevede che il giudice dell’udienza preliminare possa, con il consenso dell’imputato, pronunciare sentenza di non luogo a procedere anziché rinviarlo a giudizio. La legge n. 63/2001, attuando la riforma dell’art. 111 della Costituzione sul «giusto processo», aveva introdotto il requisito del consenso dell’imputato. Ma se l’imputato minorenne era contumace o irreperibile, non poteva prestare il consenso, sicché il giudice era costretto a rinviarlo a dibattimento anche nei casi in cui una sentenza di proscioglimento sarebbe stata possibile e utile (ad esempio per estinzione del reato, o per irrilevanza del fatto).
La questione di legittimità costituzionale
Quattro GUP dei Tribunali per i minorenni di Palermo (due ordinanze), Salerno e Reggio Calabria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere in assenza del consenso dell’imputato contumace o irreperibile.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, precludeva al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Tale pronuncia è stata limitata alle sentenze che non implicano alcun giudizio di colpevolezza (estinzione del reato, difetto di procedibilità, ecc.), escludendo quindi quelle che presuppongono un accertamento di responsabilità come il perdono giudiziale.
Il principio
L’interesse preminente del minore, riconosciuto dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (che l’art. 10 Cost. incorpora nell’ordinamento), impone che il processo penale minorile si concluda il più rapidamente possibile con un proscioglimento quando ne ricorrono le condizioni, senza che la contumacia o l’irreperibilità dell’imputato costituisca un ostacolo ingiustificato. È irragionevole e discriminatorio imporre al minore contumace di affrontare il dibattimento quando il giudice potrebbe già prosciolierlo nell’udienza preliminare con una sentenza che non presuppone alcun accertamento di colpevolezza.
Domande e risposte
Cosa significa che l’imputato minorenne era “contumace o irreperibile”?
Un imputato è contumace quando, regolarmente citato a comparire, non si presenta all’udienza senza giustificato motivo; è irreperibile quando non è possibile notificargli la citazione perché non si trova né alla residenza né al domicilio noti. In entrambi i casi, non potendo comparire, non è in grado di prestare il consenso alla definizione del processo nell’udienza preliminare, come richiesto dalla norma impugnata.
Quali sentenze di non luogo a procedere il giudice può ora emettere senza consenso?
A seguito della pronuncia della Corte, il giudice può emettere le sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità: ad esempio, la sentenza per difetto di una condizione di procedibilità (mancanza di querela), per estinzione del reato (remissione di querela, prescrizione), o per mancanza di imputabilità. Non può invece emettere, senza consenso, le sentenze che presuppongono un accertamento di responsabilità come il perdono giudiziale o la sentenza per irrilevanza del fatto.
Il minore contumace può opporsi a una sentenza di proscioglimento emessa senza il suo consenso?
Sì. La sentenza della Corte n. 77/1993, richiamata nel testo della decisione, aveva già riconosciuto al minore la possibilità di proporre opposizione avverso le sentenze di proscioglimento che presuppongono un accertamento di responsabilità (come il perdono giudiziale), proprio per tutelare il suo interesse a ottenere un proscioglimento pieno anziché un proscioglimento condizionato. Questo meccanismo garantisce le esigenze difensive del minore anche quando il giudice emette la sentenza senza il suo preventivo consenso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra imputati minorenni contumaci e maggiorenni
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo e del contraddittorio, che la norma impugnata aveva erroneamente esteso anche al proscioglimento del contumace
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