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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al divieto di cumulo tra trattamenti previdenziali INPS e rendita INAIL quando derivano dallo stesso evento inabilitante. Il legislatore può legittimamente prevedere tale divieto purché garantisca il soddisfacimento delle esigenze di vita dell’assicurato.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma pensionistica Dini) prevedeva che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria INPS non fossero cumulabili con la rendita vitalizia INAIL, quando entrambe derivano dallo stesso infortunio o malattia professionale. Il Tribunale di Pisa aveva sollevato la questione nel corso di cause promosse da pensionati ai quali l’INPS aveva soppresso le prestazioni in ragione del divieto di cumulo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pisa, con due ordinanze del 27 marzo 2001, ha impugnato l’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, sostenendo che il divieto di cumulo sacrificasse il diritto costituzionalmente garantito alla tutela previdenziale e creasse una disparità di trattamento rispetto ai casi in cui gli eventi inabilitanti fossero distinti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria giurisprudenza (sentenza n. 218/1995). Il legislatore può tenere conto dell’eventuale cumulo di prestazioni nel dimensionare la tutela previdenziale, purché sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano commisurate le prestazioni considerate. La diversità rispetto all’ipotesi di eventi inabilitanti distinti non è ingiustificata, essendo presupposto dell’unicita’ dell’evento inabilitante. Il successivo intervento del 2001 che ha rimosso il divieto per i trattamenti di reversibilità non aveva introdotto una disciplina privilegiata ma solo modificato la normativa tenendo conto della giurisprudenza di legittimità.

Il principio

La previdenza sociale costituisce un sistema complessivo in cui le esigenze di tutela possono essere soddisfatte anche da una sola prestazione adeguata: il legislatore può introdurre divieti di cumulo tra prestazioni previdenziali per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, purché nel rispetto del principio di solidarietà (art. 38 Cost.) sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita già coperte dalle prestazioni.

Domande e risposte

Perché il divieto di cumulo tra INPS e INAIL è stato ritenuto costituzionalmente legittimo?

Perché entrambe le prestazioni derivano dallo stesso evento inabilitante e l’assicurazione INAIL, pur avendo connotazione risarcitoria, appartiene al complessivo sistema di sicurezza sociale: una sola prestazione adeguata può soddisfare le esigenze di vita del lavoratore senza che la Costituzione imponga il cumulo.

Il successivo intervento del legislatore ha inciso sulla valutazione di costituzionalità?

No. La legge finanziaria 2001 aveva rimosso il divieto solo per i trattamenti di reversibilità ai superstiti in caso di decesso, non per i trattamenti diretti. La Corte ha ritenuto che questa modifica rispecchiasse un’autonoma scelta legislativa e non introducesse una ingiustificata disparità di trattamento.

Cosa deve garantire il legislatore quando introduce un divieto di cumulo?

Deve assicurare che l’unica prestazione rimasta sia adeguata a emendare la situazione di bisogno del lavoratore e che siano rispettati i principi di solidarietà sociale (art. 38 Cost.) e di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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