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La Corte dichiara illegittime, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano, due disposizioni della legge di stabilità 2016 (riduzione dei posti letto ospedalieri e misure alternative per l’invarianza finanziaria), dichiarando inammissibili le restanti questioni.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) contenenti norme di dettaglio su riduzione dei posti letto ospedalieri, piani del fabbisogno di personale, lavoro flessibile e concorsi straordinari nel settore sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
La ricorrente sosteneva la violazione di numerose disposizioni dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, lamentando che lo Stato avesse dettato norme di dettaglio invasive delle competenze provinciali in materia sanitaria e di personale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 541, lettera a), e dell’art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative agli altri commi impugnati, anche per effetto di modifiche e proroghe normative sopravvenute.
Il principio
Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria e di personale non possono comprimere le competenze garantite dallo statuto speciale alle Province autonome: lo Stato può porre principi di coordinamento, ma non una disciplina puntuale che invada l’autonomia provinciale.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
La riduzione dei posti letto ospedalieri e l’obbligo di misure alternative per l’invarianza finanziaria, nella parte in cui si applicavano a Trento e Bolzano.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Anche a causa di modifiche e proroghe normative intervenute dopo i ricorsi, che hanno inciso sul testo delle disposizioni impugnate.
Vale solo per le Province autonome?
Sì: l’illegittimità è stata circoscritta alla parte in cui le norme si applicavano alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Province autonome in materia sanitaria e di organizzazione del personale.
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