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La Corte dichiara non fondate le questioni sul potere dell’amministrazione finanziaria di prorogare i termini processuali tributari in caso di eventi eccezionali (art. 1 d.l. n. 498/1961, come sostituito dalla l. n. 592/1985, e art. 3 dello stesso decreto, come sostituito dalla l. n. 28/1999). La proroga opera a vantaggio di entrambe le parti, è sindacabile dal giudice e non viola la parità processuale né la ragionevole durata del processo.
Di cosa si tratta
In un giudizio tributario, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello tardivo, ma il termine era stato prorogato da un decreto della Direzione regionale del Lazio emesso ai sensi della normativa sulle proroghe in caso di malfunzionamento degli uffici finanziari. Il contribuente contestava la legittimità costituzionale di questo potere di proroga.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498 (sostituito dall’art. 1 della l. n. 592/1985) e dell’art. 3 del medesimo decreto (sostituito dall’art. 33 della l. n. 28/1999), in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Non fondate le questioni su tutti i profili. La proroga: opera a vantaggio sia dell’amministrazione che dei contribuenti; è disposta da organi non parti nel processo; il decreto è sindacabile in via incidentale dal giudice per eccesso di potere; l’art. 111, secondo comma, Cost. (introdotto dalla l. cost. n. 2/1999) non ha portata innovativa rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost.; la “ragionevole durata del processo” non esclude proroghe sorrette da logiche esigenze (interesse al regolare accertamento e riscossione delle imposte ex art. 53 Cost.).
Il principio
Il potere dell’amministrazione finanziaria di prorogare i termini processuali tributari in caso di eventi eccezionali non viola la parità delle parti né il principio del contraddittorio, perché la proroga giova contemporaneamente a entrambe le parti, è condizionata a presupposti oggettivi ed è sindacabile dal giudice. La legge costituzionale n. 2/1999 sull’art. 111 Cost. non ha portata innovativa su questi profili.
Domande e risposte
L’amministrazione finanziaria può prorogare da sola i termini processuali?
Sì, ma solo in presenza di eventi eccezionali che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, accertati con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice tributario può disapplicare il decreto se ne accerta l’invalidità.
La proroga vale anche per i termini del contribuente?
Sì. Sia la giurisprudenza della Corte che quella della Cassazione confermano che la proroga opera a favore di entrambe le parti del rapporto tributario, non solo dell’amministrazione.
Cosa è cambiato dopo il 2001 sulla proroga per disfunzioni organizzative?
Il d.lgs. n. 32/2001 ha limitato il potere di proroga agli eventi “non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria”. Questa norma più restrittiva non era applicabile al caso di specie (la proroga era del 2000) ma testimonia l’evoluzione del legislatore verso criteri più rigorosi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro evocato per la presunta menomazione del contribuente
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametro principale della questione
- Art. 53 della Costituzione — dovere di concorrere alle spese pubbliche, che giustifica l’interesse dell’amministrazione alla riscossione
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