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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 102 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma di proroga adottata durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di cosa si tratta

Durante la pandemia il legislatore ha adottato numerose misure d’urgenza, tra cui proroghe di termini e di incarichi. Il Tribunale di Piacenza ha sollevato dubbi di costituzionalita su una di queste disposizioni, contenuta nel decreto-legge n. 183 del 2020 (decreto milleproroghe) e collegata a una norma del decreto-legge n. 18 del 2020. Il giudice riteneva che la proroga, decisa con decreto-legge in un contesto emergenziale, contrastasse con vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza, il diritto di difesa e i presupposti della decretazione d’urgenza. La Corte, tuttavia, prima di valutare nel merito simili censure, controlla che la questione sia stata sollevata in modo corretto: deve essere chiara la rilevanza nel giudizio in corso e adeguata la motivazione. In questo caso tali requisiti non sono stati ritenuti soddisfatti.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge n. 21 del 2021, in collegamento con l’art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il Tribunale di Piacenza lamentava il contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale sollevate dal Tribunale di Piacenza. La pronuncia non entra nel merito: si arresta per difetto dei presupposti processuali.

Il principio

Anche le norme emergenziali possono essere sottoposte al controllo di costituzionalita, ma solo se la questione e sollevata con una motivazione adeguata sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: in mancanza, la Corte la dichiara inammissibile.

Domande e risposte

Le norme adottate durante il Covid sono sottratte al controllo della Corte?

No. Anche i decreti-legge emergenziali possono essere sottoposti al giudizio di costituzionalita; in questo caso, pero, la questione non e stata esaminata nel merito per ragioni processuali.

Cosa significa che la proroga e rimasta efficace?

Che la norma impugnata non e stata annullata: continua a produrre i suoi effetti.

Perche la Corte non ha deciso nel merito?

Perche il giudice non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza e la fondatezza dei dubbi, requisiti indispensabili per l’esame.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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