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La Corte dichiara manifestamente inammissibile, per tardività del deposito del ricorso, l’impugnazione governativa della legge calabrese che imponeva la somministrazione prevalente di prodotti tipici locali nelle strutture ricettive extralberghiere.
Di cosa si tratta
La Calabria aveva previsto che le strutture ricettive extralberghiere, in caso di somministrazione di cibi e bevande, garantissero in prevalenza prodotti tipici locali. Il Governo riteneva che la norma alterasse la concorrenza e violasse il diritto dell’Unione europea, ma il ricorso è stato depositato oltre i termini.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza), per l’obbligo di somministrazione prevalente di prodotti tipici calabresi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminare il merito. Il ricorso, spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, è stato depositato il 7 marzo 2016, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione (ricevuta il 26 gennaio 2016) prescritto dalla legge n. 87 del 1953: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza.
Il principio
Il termine di dieci giorni dalla notificazione per il deposito del ricorso in via principale ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza e l’inammissibilità del ricorso, a garanzia della certezza dei rapporti processuali tra Stato e Regioni.
Domande e risposte
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il Governo ha depositato l’atto oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, incorrendo nella decadenza.
Cosa prevedeva la legge calabrese impugnata?
Imponeva alle strutture ricettive extralberghiere di garantire, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, la prevalenza di prodotti locali e tipici calabresi.
La Corte ha deciso se la legge fosse legittima?
No: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni esame del merito della questione.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Era invocata la libertà di iniziativa economica privata, asseritamente compressa dall’obbligo di prodotti tipici.
- Art. 117 della Costituzione — La tutela della concorrenza e i vincoli dell’ordinamento UE erano richiamati ex art. 117, primo e secondo comma, lettera e).
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