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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sulla prescrizione del reato di truffa, sollevata per spostare il dies a quo dalla data di commissione del reato al momento in cui la vittima ne viene a conoscenza, è manifestamente inammissibile. La Corte non può pronunciare sentenze additive che aggravino in malam partem la posizione del reo in materia di prescrizione.

Di cosa si tratta

Nel reato di truffa (art. 640 c.p.) la vittima spesso si accorge di essere stata ingannata solo molto tempo dopo la consumazione del reato. Il Tribunale di Verbania chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale l’art. 158, primo comma, c.p. nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto. La stessa questione era stata già dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 5/2009.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione per il reato di truffa dalla data di commissione e non dal giorno di conoscenza da parte della vittima. Parametri: artt. 3 e 112 Cost. Rimettente: Tribunale di Verbania, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La prescrizione è istituto di natura sostanziale, soggetto alla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. La Corte non può pronunciare sentenze additive in malam partem che allunghino i tempi di prescrizione, perché ciò equivarrebbe a rendere più gravosa la posizione del reo in modo non previsto dalla legge.

Il principio

Il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) preclude alla Corte costituzionale interventi additivi che, introducendo un nuovo regime della prescrizione più sfavorevole all’imputato, siano privi di copertura legislativa. Solo il legislatore può modificare il dies a quo della prescrizione.

Domande e risposte

Da quando decorre la prescrizione nel reato di truffa?

Dal giorno di consumazione del reato (art. 158, co. 1, c.p.), cioè dal momento in cui si verifica l’ingiusto profitto con altrui danno. Non conta quando la vittima scopre di essere stata ingannata, anche se questo può avvenire molto dopo.

Perché il Tribunale riteneva irragionevole la norma?

Nel reato di truffa l’inconsapevolezza della vittima è strutturale: il reo fa di tutto per nascondere l’inganno. Ciò favorisce le truffe più raffinate, in cui il tempo trascorre senza che la vittima denunci. La Corte ha però ritenuto che il rimedio spetti al legislatore, non alla Corte stessa.

Cosa sono le sentenze additive in malam partem?

Sono pronunce con cui la Corte costituzionale aggiungerebbe a una norma un contenuto più severo per l’imputato. La Corte le evita in materia penale perché violerebbe la riserva di legge: solo il Parlamento può introdurre norme penali più sfavorevoli al reo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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