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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sull’art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata per estendere la giurisdizione militare al reato di abuso d’ufficio commesso da militari, è dichiarata manifestamente inammissibile. La richiesta implica un intervento additivo di natura sistematica riservato alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

La Corte militare d’appello di Roma, nel procedimento a carico di un militare imputato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), dubitava che l’art. 37 del codice penale militare di pace fosse incostituzionale nella parte in cui non include l’abuso d’ufficio — commesso con abuso dei poteri militari — tra i reati militari, lasciandolo alla giurisdizione ordinaria.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 37 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede tra i reati militari l’abuso d’ufficio commesso da militare con abuso dei poteri inerenti allo stato militare. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Rimettente: Corte militare d’appello di Roma.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto è di tipo manipolatorio: comporterebbe la ridefinizione del sistema di attribuzione della giurisdizione tra giudice ordinario e militare, richiedendo una revisione organica del quadro normativo che rientra nella discrezionalità del legislatore. Peraltro, come già chiarito nell’ordinanza n. 402 del 2008, l’intervento puntuale non risolverebbe la frammentazione di giurisdizione lamentata.

Il principio

La determinazione dei criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare in tempo di pace rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore. La Corte non può operare interventi additivi su singole fattispecie di reato quando questi presuppongono una revisione sistematica dell’intero quadro normativo sul riparto di giurisdizione.

Domande e risposte

Cosa sono i reati militari?

Sono i reati previsti dal codice penale militare di pace e di guerra, riservati alla cognizione dei tribunali militari. I reati comuni commessi da militari rimangono invece di competenza del giudice ordinario, salvo connessione con reati militari.

Perché la Corte non ha potuto estendere i reati militari all’abuso d’ufficio?

Perché l’attribuzione di una fattispecie criminosa alla giurisdizione militare non è una scelta puntuale ma presuppone una revisione dell’intero sistema di riparto. Un intervento mirato sulla sola ipotesi dell’abuso d’ufficio introdurrebbe una discriminazione irragionevole senza risolvere il problema sistemico.

Cosa prevede l’art. 47 del codice penale militare di guerra richiamato dalla Corte?

L’art. 47 c.p.m.g. disciplina il riparto di giurisdizione per situazioni belliche o di particolare pericolo (come le missioni all’estero) e non è applicabile in tempo di pace. La Corte ha rilevato che estenderlo al caso sarebbe sistematicamente incongruo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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