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Non è incostituzionale che il pubblico ministero non possa interloquire sull’ammissione del rito abbreviato condizionato né disponga di un autonomo potere di iniziativa probatoria. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, applicando i principi già espressi nella sentenza n. 115 del 2001 in materia di giudizio abbreviato non condizionato.
Di cosa si tratta
La legge n. 479 del 1999 ha riformato il giudizio abbreviato, consentendo all’imputato di subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.p.). In questo schema riformato, il pubblico ministero non può opporsi all’ammissione del rito ma ha solo il diritto di chiedere la prova contraria. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che i poteri del PM risultassero eccessivamente compressi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di esprimere consenso o dissenso motivato sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, né di svolgere ulteriori indagini derivanti dall’integrazione probatoria chiesta dall’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la sentenza n. 115 del 2001, relativa al giudizio abbreviato non condizionato. Le medesime argomentazioni valgono per il rito condizionato: il potere di veto del PM riprodurrebbe profili di illegittimità derivanti dal sacrificio del diritto dell’imputato alla riduzione di pena; il principio del contraddittorio non è invocabile per le forme introduttive del rito; il PM ha già esercitato i propri poteri investigativi nella fase delle indagini preliminari.
Il principio
Il pubblico ministero non ha diritto di veto sull’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato, nemmeno nella forma condizionata a integrazione probatoria. Il riconoscimento al PM del solo diritto alla prova contraria non costituisce una discriminazione irragionevole tra le parti, in quanto il PM ha già svolto le indagini preliminari finalizzate all’esercizio dell’azione penale.
Domande e risposte
Può il pubblico ministero bloccare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato?
No. Il PM non ha potere di consenso o dissenso sull’ammissione del rito, né nella forma ordinaria né in quella condizionata. Può solo chiedere l’ammissione di prova contraria ex art. 438, comma 5, c.p.p.
Il PM può svolgere ulteriori indagini quando l’imputato chiede un’integrazione probatoria?
No. La norma non prevede un autonomo potere di iniziativa probatoria del PM conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisca una discriminazione irragionevole.
Qual è il bilanciamento tra i diritti dell’imputato e i poteri del PM nel giudizio abbreviato?
L’imputato ha il diritto di subordinare la richiesta di rito abbreviato a un’integrazione probatoria, necessaria per difendersi in relazione al materiale raccolto dal PM nelle indagini. Quest’ultimo, avendo già completato le indagini preliminari, dispone del diritto alla prova contraria come strumento di riequilibrio.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, invocati per censurare la compressione dei poteri del PM
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato per l’asserita lesione delle finalità di speditezza processuale
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