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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Non è incostituzionale l’art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, che attribuisce all’INPS la legittimazione passiva nei giudizi relativi a pensioni, assegni e indennità degli invalidi civili. La Corte ha confermato la propria precedente giurisprudenza dichiarando la questione manifestamente infondata: quella norma non eccede i limiti della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997.

Di cosa si tratta

L’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevede che l’INPS sia «passivamente legittimato» nei giudizi aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni agli invalidi civili (pensioni, assegni, indennità). Il Tribunale di Viterbo, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità di questa norma, sostenendo che il Governo non era stato delegato a conferire tali funzioni all’INPS.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce all’INPS la legittimazione passiva nei giudizi sulle prestazioni agli invalidi civili. Il rimettente sosteneva che la legge delega n. 59 del 1997 non autorizzasse il Governo a conferire all’INPS tali funzioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, rilevando che già con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001 aveva dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche sollevata dallo stesso Tribunale di Viterbo. I giudici rimettenti non hanno svolto argomenti nuovi tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Il principio

L’attribuzione all’INPS della legittimazione passiva nei giudizi relativi alle prestazioni per invalidità civile rientra nell’ambito della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997 e non contrasta con l’art. 77, primo comma, della Costituzione. La questione, già decisa negativamente dalla Corte, non può essere riproposta senza nuovi argomenti.

Domande e risposte

Chi è il soggetto convenuto nei giudizi per il pagamento di prestazioni di invalidità civile?

Per effetto dell’art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, nei giudizi relativi a pensioni, assegni e indennità per invalidi civili è passivamente legittimato l’INPS, che ha assunto la gestione di tali prestazioni.

Questa attribuzione all’INPS rientra nei limiti della delega del 1997?

Sì, secondo la Corte. L’art. 77, primo comma, della Costituzione vieta ai decreti legislativi di eccedere i limiti della legge di delegazione, ma nel caso la Corte ha già valutato che l’art. 130 del d.lgs. n. 112 rientra nell’ambito della legge n. 59 del 1997 (ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001).

Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata senza un nuovo esame?

Perché i giudici rimettenti non hanno addotto argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nelle precedenti pronunce. In assenza di nuove ragioni, la Corte conferma il proprio orientamento consolidato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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