Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione di legittimità costituzionale sull’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 641 del 1972 (tasse sulle concessioni governative) è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Firenze aveva impugnato la norma sbagliata: il termine triennale di decadenza per il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese derivava non dall’art. 13 del d.P.R. n. 641, ma direttamente dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, non impugnato.

Di cosa si tratta

Una società per azioni in liquidazione aveva chiesto la restituzione delle somme pagate tra il 1985 e il 1988 come tassa di concessione governativa per il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese, dopo che la Corte di Giustizia CE aveva dichiarato illegittima tale tassa. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto la decadenza triennale prevista dall’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 641 del 1972, e il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità di quella norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze ha impugnato l’art. 13, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra rimborso da indebito e rimborso da errore, applicando lo stesso termine di decadenza triennale a entrambi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998 aveva disciplinato specificamente il rimborso della tassa di mantenimento degli anni 1985-1988, rinviando espressamente ai termini dell’art. 13 del d.P.R. n. 641. Il termine triennale applicato alla fattispecie concreta derivava dunque non dall’art. 13 del d.P.R. (che regolamenta in generale le tasse di concessione), bensì direttamente dalla legge del 1998, non impugnata. Il rimettente aveva censurato una norma diversa da quella applicabile al caso.

Il principio

Il giudice rimettente deve impugnare la norma che effettivamente disciplina la fattispecie concreta, verificando l’intero quadro normativo anche per le disposizioni sopravvenute. Qualora il termine di decadenza derivi da una legge successiva che rinvia a quella anteriore, è quest’ultima a dover essere impugnata.

Domande e risposte

Qual è il termine per chiedere il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese per gli anni 1985-1988?

L’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che tale rimborso debba essere chiesto nei termini previsti dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ossia entro tre anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza.

La tassa di mantenimento nel registro delle imprese era illegittima?

Sì, la Corte di Giustizia CE aveva dichiarato illegittima questa tassa. Tuttavia il diritto al rimborso rimane soggetto ai termini di decadenza previsti dalla legislazione nazionale, purché questi siano compatibili con i principi comunitari di effettività e non discriminazione.

Perché il rimettente ha sbagliato la norma da impugnare?

Perché non ha considerato che nel 1998 era intervenuta una legge specifica (art. 11, comma 2, legge n. 448 del 1998) che regolava espressamente il rimborso di quella tassa. Il termine triennale in quel caso non derivava dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 direttamente applicato, ma dal rinvio operato dalla norma del 1998.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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