Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 155/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia divenuta dello stesso sesso a seguito di rettificazione anagrafica di sesso.
Di cosa si tratta
La legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso. Il caso nasce da una situazione particolare: una coppia, in origine di sesso diverso, aveva crioconservato i gameti maschili di uno dei due componenti; in seguito, quella persona aveva ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, così che la coppia risultava ora formata da due persone dello stesso sesso. Il divieto della legge n. 40 impediva quindi di usare quei gameti per una fecondazione omologa interna alla coppia e, di riflesso, ostacolava il riconoscimento del legame con i figli. Il Tribunale di Como ha sollevato la questione, invocando il diritto alla vita privata e familiare, l’eguaglianza e l’interesse dei minori. In gioco c’erano i confini dell’accesso alla PMA e la tutela dei rapporti familiari in situazioni nuove rispetto a quelle previste dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato la questione sugli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una decisione di rito: la Corte non si pronuncia sul merito perché la richiesta del giudice rimettente avrebbe comportato scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, in una materia eticamente e socialmente sensibile. Resta quindi al Parlamento il compito di un’eventuale disciplina di queste situazioni.
Il principio
In una materia eticamente sensibile come l’accesso alla PMA, le scelte di estensione delle tecniche a nuove situazioni spettano in primo luogo al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige bilanciamenti discrezionali, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.
Domande e risposte
La Corte ha aperto la PMA alle coppie dello stesso sesso?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, lasciando la disciplina al legislatore: non ha esteso l’accesso né bocciato il divieto nel merito.
Perché il caso era particolare?
Perché la coppia era diventata dello stesso sesso solo dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due, con gameti già conservati prima di quel cambiamento.
Chi può intervenire ora su questo tema?
Il legislatore, cui la Corte rimette le scelte su una materia eticamente e socialmente sensibile.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e formazioni sociali, tra cui la famiglia.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e divieto di discriminazione.
- Art. 31 della Costituzione — tutela della maternità e dell’infanzia.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.