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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulle norme del codice di procedura civile che disciplinano la dichiarazione del terzo e l’accertamento del suo obbligo nel pignoramento presso terzi, dichiarando una questione inammissibile e l’altra non fondata.

Di cosa si tratta

Nel pignoramento presso terzi (ad esempio sul conto o sul credito che un terzo deve al debitore) il terzo è chiamato a dichiarare se è effettivamente debitore. Le norme riformate disciplinano cosa accade quando il terzo nega di esserlo e il creditore contesta tale dichiarazione. Il giudice dell’esecuzione di Viterbo ha dubitato della legittimità di queste regole.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come modificati dal decreto-legge n. 83 del 2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi, dichiarando manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 548 cod. proc. civ. e non fondata quella relativa all’art. 549 cod. proc. civ.

Il principio

La disciplina della dichiarazione del terzo e dell’accertamento del suo obbligo nel pignoramento presso terzi, come riformata, è compatibile con i principi del giusto processo e del diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta delle tecniche di accertamento.

Domande e risposte

Le norme sul pignoramento presso terzi sono state annullate?

No. Una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata: le norme restano in vigore.

Cosa accade se il terzo nega di essere debitore?

Le norme impugnate (artt. 548 e 549 cod. proc. civ.) disciplinano proprio l’ipotesi della dichiarazione negativa contestata e il relativo accertamento; la Corte le ha ritenute legittime.

Chi aveva sollevato la questione?

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, con due ordinanze poi riunite.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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