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La legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 505, legge n. 244/2007) aveva escluso la perequazione automatica sulla maggiorazione pensionistica riconosciuta agli ex combattenti dalla legge n. 140/1985. La Corte dichiara la questione non fondata: la scelta legislativa di limitare la perequazione è compatibile con i principi di eguaglianza e di adeguatezza della pensione.
Di cosa si tratta
Alcuni ex combattenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento della perequazione automatica — cioè l’adeguamento periodico al costo della vita — sulla maggiorazione pensionistica prevista dalla legge n. 140 del 1985, a partire dal 1985 e non solo dalla data in cui la norma era stata riconosciuta applicabile. L’INPS aveva impugnato quella sentenza. Nelle more dei giudizi d’appello, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto una norma che escludeva espressamente tale perequazione retroattiva. La Corte di appello di Trieste e quella di Torino avevano allora sollevato questione di legittimità costituzionale di quella disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Le corti rimettenti — Corte di appello di Trieste e Corte di appello di Torino (quattro ordinanze del 2008) — hanno impugnato l’art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Le rimettenti lamentavano che la norma, eliminando la perequazione automatica sulla maggiorazione per gli ex combattenti, ledesse il principio di eguaglianza, il diritto di difesa (poiché incideva su giudizi in corso) e il diritto a un’adeguata tutela previdenziale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione. Il legislatore può legittimamente modellare il regime della perequazione automatica su trattamenti aggiuntivi rispetto alla pensione ordinaria, senza violare i parametri evocati. Non ricorre violazione dell’art. 38 Cost. perché la maggiorazione in questione ha natura migliorativa e non costituisce la pensione base; non vi è neppure violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la differenza di trattamento è giustificata dalla diversa natura della prestazione; l’art. 24 Cost. non è leso perché l’intervento del legislatore sulle norme sostanziali applicabili ai giudizi in corso non equivale di per sé a una lesione del diritto di difesa.
Il principio
Il legislatore può escludere la perequazione automatica da maggiorazioni pensionistiche di carattere aggiuntivo e migliorativo senza violare i principi di eguaglianza, di adeguatezza della pensione e di tutela giurisdizionale, a condizione che la pensione base rimanga adeguatamente tutelata.
Domande e risposte
Che cos’è la perequazione automatica delle pensioni?
È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo della pensione all’aumento del costo della vita, in modo da preservarne il potere d’acquisto reale nel tempo.
Perché la legge finanziaria 2008 era stata impugnata?
Perché aveva eliminato retroattivamente la perequazione sulla maggiorazione degli ex combattenti, incidendo su giudizi già pendenti nei quali i pensionati avevano ottenuto sentenze favorevoli in primo grado.
Qual è la differenza tra pensione base e maggiorazione?
La pensione base è la prestazione previdenziale principale, obbligatoriamente adeguata al costo della vita. La maggiorazione è un beneficio aggiuntivo riconosciuto per categorie speciali (come gli ex combattenti): il legislatore ha maggiore discrezionalità nel disciplinarne il regime.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza della legge
- Art. 38 della Costituzione — diritto dei lavoratori a trattamenti previdenziali adeguati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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