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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che stabilisce la decorrenza della perequazione automatica della maggiorazione della pensione di guerra dalla data di concessione della maggiorazione stessa. La Corte ha ritenuto non irragionevole collegare l’adeguamento automatico al momento in cui il beneficio è stato accordato.
Di cosa si tratta
La legge n. 140/1985 prevede una maggiorazione della pensione di guerra per talune categorie di invalidi, con adeguamento automatico (perequazione) nel tempo. Una controversia sorta davanti al Tribunale di Savona riguardava la decorrenza di tale perequazione: il ricorrente sosteneva che l’adeguamento dovesse essere calcolato a partire dall’importo iniziale della pensione, incrementato fin dal gennaio 1985, anziché dalla data di liquidazione della maggiorazione. La legge finanziaria 2008 ha fornito un’interpretazione autentica nel senso sostenuto dall’INPS.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 505, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Secondo il rimettente, era irragionevole far decorrere la perequazione dalla concessione della maggiorazione anziché dall’importo base iniziale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha osservato che la maggiorazione della pensione di guerra non risponde alla medesima finalità cui sopperiscono istituti come la rivalutazione o l’integrazione al minimo, ma costituisce una «elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione». Le vicende della sua perequazione automatica non sono irragionevolmente connesse alla data di concessione del beneficio: far decorrere l’adeguamento da quel momento costituisce una specificazione coerente della disciplina del beneficio stesso.
Il principio
La perequazione automatica della maggiorazione della pensione di guerra può legittimamente decorrere dalla data di concessione della maggiorazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 38 Cost. La maggiorazione ha natura di beneficio discrezionale (gratificazione della Nazione) e non di prestazione previdenziale in senso stretto, sicché la sua regolamentazione gode di più ampia flessibilità legislativa.
Domande e risposte
Cosa è la maggiorazione della pensione di guerra?
Si tratta di un incremento aggiuntivo della pensione spettante agli invalidi di guerra appartenenti a determinate categorie, introdotto dalla legge n. 140/1985 come forma di riconoscimento dello Stato verso chi ha subito danni alla salute in contesti bellici.
Cosa significa «perequazione automatica»?
La perequazione automatica è il meccanismo per cui le prestazioni previdenziali vengono periodicamente adeguate all’aumento del costo della vita, in modo da preservarne il valore reale nel tempo. Nel caso in esame, la controversia verteva sul momento da cui tale adeguamento dovesse essere calcolato.
Perché la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata?
Perché la scelta legislativa di ancorare la decorrenza della perequazione alla data di concessione della maggiorazione è coerente con la natura del beneficio e non priva di giustificazione razionale. Non emerge alcuna irragionevolezza manifesta né alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra categorie comparabili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato e ritenuto non violato
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale: parametro invocato e ritenuto non violato
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