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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, comma 7, del Codice della strada, che sanziona il rifiuto dell’alcool-test, sollevata dal Giudice di pace di Morbegno con sette ordinanze. Il rimettente aveva impugnato una norma del Codice della strada mentre i giudizi vertevano su provvedimenti prefettizi di sospensione della patente emessi ai sensi di un diverso articolo.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Morbegno aveva sollevato, con sette ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, del Codice della strada (come sostituito dal d.l. n. 117 del 2007, conv. L. n. 160 del 2007), che sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi all’alcool-test. Il rimettente lamentava che la sanzione prevista per il rifiuto determinasse una disparità di trattamento: chi rifiuta l’alcool-test paga una sanzione pecuniaria e ha la patente sospesa per sei mesi, mentre chi viene trovato in stato di ebbrezza rischia la sospensione fino a due anni, con procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007. Parametro: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Morbegno, con sette ordinanze del 2008. I giudizi riguardavano l’impugnazione di provvedimenti di sospensione della patente emessi dal prefetto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Il rimettente impugnava l’art. 186 del Codice della strada, ma i giudizi vertevano sull’impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, emesso ai sensi dell’art. 223 del medesimo codice, che è una norma diversa. La questione non era rilevante perché il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità dell’atto amministrativo, non applicare la norma penale impugnata.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella che il giudice deve applicare nel giudizio a quo: se il giudizio verte sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo di sospensione della patente, la norma rilevante è quella che disciplina tale provvedimento, non quella che prevede la sanzione penale per il reato sottostante.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la sanzione per il rifiuto dell’alcool-test e quella per la guida in stato di ebbrezza?
Chi rifiuta l’alcool-test (art. 186, comma 7, CdS) incorre in una sanzione pecuniaria e nella sospensione della patente da sei mesi a due anni, oltre al fermo del veicolo. Chi viene trovato in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2) è soggetto a sanzioni penali graduate in base al tasso alcolemico, con sospensione della patente che varia da tre mesi a due anni. Le fattispecie sono oggettivamente diverse.
Perché chi rifiuta l’alcool-test rischia meno di chi viene trovato ubriaco?
Il sistema sanzionatorio distingue le due condotte: il rifiuto è un illecito autonomo, sanzionato come tale. Chi viene trovato con tasso alcolemico molto elevato rischia sanzioni ben più severe, incluso l’arresto. Tuttavia, nella pratica, il rifiuto può convenzionalmente essere preferito da chi teme di risultare oltre il limite: questa asimmetria è una questione di politica legislativa, non di incostituzionalità.
Il Giudice di pace di Morbegno aveva sbagliato nel sollevare la questione?
Sì, secondo la Corte: il giudice avrebbe dovuto individuare correttamente la norma applicabile nel giudizio (quella sulla sospensione amministrativa della patente, art. 223 CdS) e non quella penale sull’alcool-test (art. 186 CdS). L’errore di identificazione della norma applicabile ha determinato l’inammissibilità per difetto di rilevanza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità tra chi rifiuta e chi guida in stato di ebbrezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.