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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 della legge n. 153/1969 in materia di pensione sociale: il limite reddituale che esclude la pensione non deve differenziarsi per l’ultrasessantacinquenne divenuto invalido se ha un reddito individuale, a differenza del caso – già deciso con sentenza n. 88/1992 – del cumulo con il reddito del coniuge.

Di cosa si tratta

La pensione sociale spetta a chi, superati i sessantacinque anni, abbia un reddito inferiore alla soglia di legge. Con la sentenza n. 88/1992 la Corte aveva già dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non differenziava il limite reddituale per l’ultrasessantacinquenne invalido nel calcolo del reddito coniugale. Il Tribunale di Pisa chiedeva una nuova pronuncia per il caso del reddito individuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pisa impugnava l’art. 26, l. n. 153/1969 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che le stesse ragioni della sentenza n. 88/1992 valessero a fortiori per chi è sia anziano che invalido e ha reddito solo individuale: la parificazione al soggetto sano sarebbe arbitraria e lesiva del diritto alla previdenza.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte ritiene che la sentenza n. 88/1992 riguardasse il cumulo coniugale, fattispecie diversa dal reddito individuale. Nel caso di reddito individuale la soglia di legge è già parametrata all’individuo senza necessità di differenziazione: il principio di proporzionalità non impone di abbassare ulteriormente la soglia per l’invalido, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore nella materia previdenziale.

Il principio

L’estensione di una pronuncia additiva in materia previdenziale richiede che la situazione de qua sia strutturalmente analoga a quella già decisa: la diversità tra cumulo di redditi coniugali e reddito individuale rende non automaticamente trasponibili i precedenti.

Domande e risposte

Chi ha diritto alla pensione sociale?

Il cittadino italiano che abbia compiuto sessantacinque anni e non disponga di redditi superiori alla soglia di legge (o non usufruisca di altra pensione); è una prestazione assistenziale a carico della previdenza pubblica.

Perché la sentenza n. 88/1992 non si applicava al caso in esame?

Quella sentenza riguardava la soglia calcolata sommando il reddito dell’invalido e quello del coniuge: in quel caso il cumulo coniugale gonfiava artificialmente il reddito “computato” dell’invalido. Nel caso del reddito individuale tale distorsione non opera.

Il legislatore è libero di fissare le soglie reddituali per le prestazioni sociali?

Sì, entro i limiti della ragionevolezza e del rispetto del nucleo essenziale del diritto: non ogni differenziazione tra categorie di bisognosi è irrazionale, specie quando le differenze strutturali tra le situazioni la giustificano.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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