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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 286/1999 sull’organizzazione della Corte dei conti per difetto di pregiudizialità. Il TAR Lazio aveva sollevato la questione dopo aver già respinto i ricorsi principali applicando la norma stessa: il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione dopo che la disposizione censurata è stata già applicata.

Di cosa si tratta

L’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 aveva conferito alla Corte dei conti il potere di riorganizzare autonomamente il numero, la composizione e la sede dei propri organi di controllo, anche in deroga a disposizioni di legge previgenti. Alcuni magistrati della Corte dei conti avevano impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti organizzativi adottati in base a tale norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio aveva sollevato la questione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 286/1999, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all’art. 11, comma 1, lett. c), della legge delega n. 59/1997. Il remittente riteneva che la delega riguardasse solo la riforma dei controlli interni, non l’attribuzione alla Corte di un potere regolamentare di auto-organizzazione in deroga alla legge.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di pregiudizialità. Il TAR aveva già pronunciato una sentenza parziale che, applicando la norma censurata, aveva respinto le censure proposte dai ricorrenti avverso il nuovo regolamento organizzativo. Avendo già esaurito la propria cognizione su quel punto, il giudice non poteva più sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che aveva già applicato.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale ha carattere incidentale e presuppone che la norma censurata debba ancora essere applicata nel giudizio principale. Se il giudice ha già pronunciato sulla questione applicando quella norma, il nesso di pregiudizialità viene meno e la questione di costituzionalità non può più essere sollevata.

Domande e risposte

Quando un giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale?

Solo quando la norma da valutare deve ancora essere applicata nel giudizio in corso e la sua eventuale incostituzionalità cambierebbe l’esito della decisione. Il giudizio costituzionale incidentale serve ad evitare l’applicazione di norme incostituzionali, non a rimediare a decisioni già adottate.

Qual era il problema di fondo con il d.lgs. n. 286/1999?

Secondo il TAR rimettente, la norma attribuiva alla Corte dei conti un potere regolamentare di deroga alla legge che andava oltre i confini della delega ricevuta, la quale riguardava solo la riforma dei meccanismi di controllo interno e non la struttura organizzativa della stessa Corte.

Esistono altri limiti alla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità?

Sì: la norma deve essere rilevante (nel senso che la sua applicazione incide sull’esito del giudizio), il giudice deve avere accertato che la questione non sia manifestamente infondata e la sollevazione deve avvenire nel corso del giudizio, prima che la decisione sulla questione sia già stata assunta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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