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Con ordinanza n. 89 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato: art. 76 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 1 della legge 1° agosto 2003. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato è: art. 76 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice di.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.
Il principio
151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui, richiamandosi all’art.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.
Qual è la norma oggetto di scrutinio?
La Corte ha esaminato art. 1 della legge 1° agosto 2003.
Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?
Il rimettente ha invocato: art. 76 Cost..
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa al Governo
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