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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione degli artt. 205 e 222 c.p. che impongono il ricovero in OPG anche quando la pericolosità sociale è fronteggiabile con una comunità terapeutica: il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La Corte di assise di Torino stava giudicando un imputato affetto da schizofrenia paranoide, prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere. Il perito d’ufficio aveva chiarito che la pericolosità sociale dell’imputato poteva essere fronteggiata con l’inserimento in una comunità terapeutica di tipo B, ma le norme del codice penale imponevano il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), senza possibilità di scelta tra le due misure. Il giudice rimettente ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise di Torino ha impugnato gli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti fondamentali, uguaglianza, diritto alla salute), nella parte in cui impongono al giudice di disporre il ricovero in OPG anche nei casi in cui la pericolosità sociale sia fronteggiabile con strutture terapeutiche diverse.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La motivazione dell’ordinanza non spiegava adeguatamente perché il rimettente ritenesse che le norme impugnate non si prestassero ad un’interpretazione conforme a Costituzione che consentisse al giudice di tenere conto della situazione concreta dell’imputato.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma si presti a un’interpretazione costituzionalmente orientata. Solo quando tale interpretazione non sia possibile è ammissibile il ricorso alla Corte.
Domande e risposte
Cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?
L’OPG era una struttura di ricovero per gli imputati prosciolti per infermità mentale considerati socialmente pericolosi. È stato abolito dalla legge n. 81/2014, che ha istituito le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie gestite dal Servizio sanitario nazionale.
Cosa sono le comunità terapeutiche di tipo B?
Sono strutture socio-sanitarie residenziali a bassa intensità assistenziale, destinate a persone con disturbi psichiatrici non gravi, che richiedono un ambiente terapeutico ma non la chiusura tipica dell’istituzione totale.
La questione è stata poi decisa nel merito dalla Corte?
Sì. Negli anni successivi la Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina dell’OPG, riconoscendo l’incostituzionalità del carattere automatico e indifferenziato del ricovero. La legge n. 81/2014 ha poi riformato il sistema, superando definitivamente l’OPG.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
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