Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 132 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici.

Di cosa si tratta

Era in discussione l’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in materia di opere e lavori pubblici. La disposizione regionale incideva su aspetti che, secondo la prospettazione, contrastavano con principi costituzionali in materia di iniziativa economica, proprietà e riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il settore dei lavori pubblici è uno di quelli in cui più frequentemente emergono tensioni tra la legislazione regionale e i principi e le competenze riservati allo Stato. Per le imprese del settore e per la pubblica amministrazione regionale la posta in gioco era la corretta cornice giuridica entro cui realizzare opere e lavori pubblici. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, per contrasto con gli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione, sotto i profili della libertà di iniziativa economica, della proprietà e del riparto di competenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.

Il principio

La legislazione regionale in materia di opere e lavori pubblici deve rispettare i principi costituzionali sull’iniziativa economica e la proprietà e il riparto di competenze con lo Stato: la norma che li violi è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata, anche ai rapporti pendenti, salvi i limiti dei rapporti esauriti.

Cosa tutelano gli artt. 41 e 42 della Costituzione?

L’art. 41 tutela la libertà di iniziativa economica privata; l’art. 42 disciplina e garantisce la proprietà, pubblica e privata, e la sua funzione sociale.

La Regione può ancora legiferare sui lavori pubblici?

Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali: la sentenza colpisce la singola disposizione, non l’intera potestà legislativa regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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