Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA), sollevata per asserita violazione del principio di eguaglianza in ragione della diversa finestra temporale a disposizione dei contribuenti per gli anni di imposta 2005 rispetto agli anni successivi. Il fluire del tempo è un elemento di differenziazione giuridicamente valido.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006), che punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia annua, sostenendo che il contribuente per l’anno 2005 avesse avuto meno tempo rispetto agli anni successivi per adeguarsi alla nuova norma penale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), per l’asserita disparità di trattamento tra i contribuenti dell’anno 2005 e quelli degli anni successivi. Giudice rimettente: Tribunale di Torino (r.o. n. 201/2011). Giudice relatore: non indicato. Identica alla questione già decisa con ord. n. 224/2011 della stessa Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, confermando quanto già affermato con l’ordinanza n. 224/2011. La diversa finestra temporale (circa cinque mesi e mezzo invece di dodici) a disposizione del contribuente 2005 per decidere se versare l’imposta è giustificata dall’elemento del tempo, che costituisce un valido elemento di differenziazione giuridica. Il termine residuo non era così breve da risultare intrinsecamente incongruo.

Il principio

Non viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) il fatto che, per effetto dell’entrata in vigore di una nuova incriminazione, i contribuenti dell’anno precedente dispongano di un termine inferiore a quello ordinario per adeguarsi: il fluire del tempo costituisce un valido elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche, secondo la costante giurisprudenza della Corte.

Domande e risposte

Qual è la soglia del reato di omesso versamento IVA?

Ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, commette reato chi non versa l’IVA dovuta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro annui (soglia vigente al momento della decisione).

Perché il contribuente del 2005 aveva meno tempo?

Perché la norma incriminatrice è entrata in vigore il 4 luglio 2006 (d.l. n. 223/2006), ma l’IVA per il 2005 andava versata entro il 27 dicembre 2006: tra entrata in vigore e scadenza intercorrevano solo circa cinque mesi e mezzo invece dei circa dodici ordinari.

Il termine più breve viola la Costituzione?

No, secondo la Corte. Cinque mesi e mezzo non sono un termine irragionevole; il contribuente aveva già l’obbligo tributario prima della norma penale e disponeva di tempo sufficiente per adeguarsi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.