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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007, che limitano l’accesso all’esdebitazione ai fallimenti ancora pendenti al 16 luglio 2006. Il Tribunale di Alessandria aveva denunciato una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo, a seconda che la procedura si fosse chiusa o meno prima di quella data.
Di cosa si tratta
L’esdebitazione è l’istituto che consente al fallito «meritevole» di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento, incentivando la ripresa dell’attività produttiva. La riforma del diritto fallimentare (d.lgs. n. 5 del 2006) ha introdotto questo istituto, ma con applicazione limitata ai fallimenti pendenti al 16 luglio 2006. Un socio di una società in accomandita semplice, il cui fallimento era stato chiuso nel 2003, non poteva quindi accedervi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando gli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007 (correttivo alla riforma fallimentare), nella parte in cui escludono dall’esdebitazione i soggetti la cui procedura si fosse chiusa prima del 16 luglio 2006. Giudice rimettente: Tribunale di Alessandria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria costante giurisprudenza secondo cui il naturale fluire del tempo è un valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La scelta legislativa di fissare un limite temporale per l’accesso all’esdebitazione risponde all’esigenza di compiere riscontri istruttori sulla meritevolezza del fallito, riscontri che sarebbero difficilmente attendibili per procedure chiuse da troppo tempo. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la fissazione di tale limite.
Il principio
Il criterio di discrimine basato su dati cronologici non costituisce, di per sé, una fonte di ingiustificata disparità di trattamento, salvo che sia manifestamente arbitrario. Il fluire del tempo è un valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche e il legislatore può legittimamente collegare l’applicazione di nuove discipline a scansioni temporali, senza che ciò leda il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Che cos’è l’esdebitazione nel diritto fallimentare?
L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito persona fisica «meritevole» di essere liberato dai debiti residui insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento, a condizione che abbia collaborato con gli organi della procedura e che i creditori concorsuali siano stati almeno in parte soddisfatti. È stata introdotta in Italia dalla riforma del 2006.
Perché il Tribunale di Alessandria riteneva ingiusta la limitazione temporale?
Il Tribunale sosteneva che due soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo ricevevano un trattamento diverso a seconda della velocità con cui la procedura si era conclusa: chi aveva avuto una procedura rapida — chiusasi prima del 16 luglio 2006 — era escluso dal beneficio, mentre chi aveva avuto una procedura più lenta vi aveva accesso. Ciò sembrava paradossalmente penalizzare la celerità procedurale.
Quale socio può accedere all’esdebitazione?
Il beneficio spetta al socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, a condizione che il fallimento sia stato ancora pendente al 16 luglio 2006. Il socio deve poi soddisfare i requisiti previsti dall’art. 142 della legge fallimentare, tra cui la condotta collaborativa e la meritevolezza.
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