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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 45 del 2012, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p. (come modificato dalla l. n. 251/2005), nella parte in cui non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace, ma solo a quelli puniti con pena diversa da quella detentiva e pecuniaria. Il Tribunale di Bergamo aveva lamentato una paradossale inversione nel trattamento prescrittivo in base alla gravità del reato.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 aveva introdotto nell’art. 157, quinto comma, c.p. un termine di prescrizione di tre anni per i reati di competenza del giudice di pace puniti con sanzioni diverse dalla pena detentiva e pecuniaria (c.d. «sanzioni paradetentive»: permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità). Il Tribunale di Bergamo, sezione di Treviglio, aveva rilevato che per i reati più gravi (puniti con le sanzioni paradetentive, termine 3 anni) si prescrivevano prima di quelli meno gravi (puniti con sola pena pecuniaria, termine 4-6 anni), in apparente violazione del principio di ragionevolezza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio (giudice rimettente in 4 ordinanze), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p., come sostituito dall’art. 6 l. n. 251/2005, per violazione dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), nella parte in cui non prevede il termine triennale per tutti i reati di competenza del giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la propria sentenza n. 2/2008, già aveva chiarito che il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, c.p. non si applica ai reati punibili con le sanzioni paradetentive: l’apparente inversione deriva da un erroneo presupposto interpretativo del rimettente. La norma, correttamente interpretata, non produce l’irragionevolezza denunciata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma censurata è manifestamente infondata. Il giudice rimettente deve adeguarsi all’interpretazione già fornita dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce, anche se non vincolanti formalmente, prima di sollevare una nuova questione.
Domande e risposte
Quale è il termine di prescrizione per i reati davanti al giudice di pace?
In via generale, si applicano i termini ordinari dell’art. 157 c.p. (4 anni per contravvenzioni, 6 anni per delitti). Il quinto comma dell’art. 157, come interpretato dalla Corte con la sentenza n. 2/2008, non attribuisce un termine triennale ai reati puniti con sanzioni paradetentive, ma individua una categoria distinta.
Cosa sono le sanzioni «paradetentive» del giudice di pace?
Sono la permanenza domiciliare (obbligo di stare in casa in determinati orari) e il lavoro di pubblica utilità (art. 52 d.lgs. n. 274/2000), sanzioni peculiari del giudice di pace che non costituiscono né pena detentiva né pena pecuniaria in senso stretto.
Il principio di ragionevolezza impone che reati più gravi abbiano prescrizioni più lunghe?
Sì, in linea di principio. Ma la Corte ha chiarito che l’apparente inversione denunciata dal rimettente era fondata su una lettura errata della norma: il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, non si applica nella situazione prospettata dal Tribunale di Bergamo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento in materia penale
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