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La Corte dichiara incostituzionali quattro articoli del decreto-legge sulle colture OGM (d.l. n. 279/2004): lo Stato non può disciplinare unilateralmente la coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica senza coinvolgere le Regioni, materia che rientra nella competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (conv. l. n. 5/2005) aveva dettato disposizioni urgenti per regolare la coesistenza tra le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM), le coltivazioni convenzionali e quelle biologiche. La normativa prevedeva un sistema di autorizzazioni e misure di contenimento per evitare la contaminazione tra filiere diverse. La Regione Marche (insieme ad altre regioni) aveva impugnato il decreto sostenendo che invadesse la competenza regionale in materia di agricoltura.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Marche ha impugnato gli artt. 1-8 del d.l. n. 279/2004 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione: la materia della coesistenza tra colture OGM, convenzionali e biologiche appartiene alla competenza regionale concorrente (o addirittura esclusiva) in materia di agricoltura, e il decreto aveva introdotto una disciplina uniforme di dettaglio senza lasciare margini di intervento alle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Sementieri Mediterranei. Nel merito, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6 comma 1, e 7 del d.l. n. 279/2004, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale consequenziale di altre disposizioni collegate. Le norme sulla coesistenza rientrano nella competenza concorrente in materia di agricoltura: lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma la disciplina di dettaglio spetta alle Regioni.
Il principio
La disciplina della coesistenza tra colture OGM, convenzionali e biologiche è materia di competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. Lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio che comprimano l’autonomia regionale in un ambito così strettamente connesso alla gestione del territorio agricolo locale.
Domande e risposte
Cosa si intende per “coesistenza” tra colture OGM e non-OGM?
È il sistema di regole che consente a agricoltori che coltivano OGM, colture convenzionali e colture biologiche di operare fianco a fianco, limitando la contaminazione crociata (ad esempio tramite distanze minime tra appezzamenti, barriere verdi, obblighi di notifica) che potrebbe compromettere la certificazione biologica o la tracciabilità delle filiere.
Qual è la differenza tra competenza esclusiva statale e competenza concorrente?
Nella competenza esclusiva lo Stato legifera senza limiti; nelle materie a competenza concorrente (elencate nell’art. 117, comma 3, Cost.) lo Stato fissa solo i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio. L’agricoltura è materia di competenza regionale (residuale ex art. 117, comma 4) ma con vincoli derivanti dai principi fondamentali statali.
Dopo questa sentenza, come è stata regolata la materia OGM in Italia?
La sentenza ha imposto un ridisegno della normativa in forma di accordo Stato-Regioni. In pratica, l’Italia ha mantenuto una posizione molto restrittiva sulle coltivazioni OGM, con successive misure cautelari e infine con la mancata autorizzazione di nuove colture transgeniche a livello nazionale, in linea con l’orientamento prevalente nelle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Riparto di funzioni amministrative
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