Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 28/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’art. 633 del codice penale.

Di cosa si tratta

L’art. 633 del codice penale punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto: e’ la norma che colpisce, tra l’altro, le occupazioni abusive di immobili. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale a carico di piu’ persone, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, dubitando che la disciplina fosse compatibile con alcuni principi costituzionali, in particolare in relazione ai diritti sociali, all’eguaglianza e alla tutela della proprieta’ e del risparmio. La vicenda tocca un tema socialmente sensibile, quello dell’occupazione di immobili spesso legata a situazioni di disagio abitativo: la Corte era chiamata a verificare se la risposta penale prevista dall’ordinamento, e i beni che essa tutela, rispettino l’equilibrio costituzionale tra le esigenze abitative e la protezione della proprieta’.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 633 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 633 del codice penale. La norma che punisce l’invasione di terreni o edifici resta quindi pienamente in vigore.

Il principio

La tutela penale della proprieta’ e del possesso degli immobili contro le occupazioni arbitrarie e’ compatibile con la Costituzione: il bilanciamento operato dal legislatore tra esigenze abitative e protezione della proprieta’ non e’ manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

L’occupazione abusiva di un immobile resta reato?

Si’. La Corte ha respinto le censure: l’art. 633 del codice penale continua a punire l’invasione arbitraria di terreni o edifici.

Le situazioni di disagio abitativo non sono rilevanti?

La Corte ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione; le situazioni di disagio possono semmai rilevare nell’applicazione concreta, ma non rendono illegittima la previsione del reato.

Quali interessi tutela l’art. 633 del codice penale?

Tutela la proprieta’ e il possesso degli immobili, pubblici o privati, contro le occupazioni arbitrarie finalizzate a occuparli o a trarne profitto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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