Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Osimo sull’art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui limita la facoltà dell’imputato di chiedere l’oblazione prima dell’apertura del dibattimento e non anche nella fase immediatamente precedente l’istruzione dibattimentale. La questione era già stata esaminata e decisa in precedenti ordinanze della Corte.

Di cosa si tratta

Nel processo penale davanti al Giudice di pace il codice di rito consente all’imputato di chiedere l’oblazione (pagamento di una somma di denaro con conseguente estinzione del reato) solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Un imputato per guida in stato di ebbrezza aveva presentato la domanda di oblazione in udienza, dopo l’apertura del dibattimento, e il Giudice di pace di Osimo aveva sollevato dubbi di costituzionalità sul termine previsto dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274/2000 era censurato in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva di presentare la domanda di oblazione fino alla fase immediatamente precedente l’istruzione dibattimentale.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata per risolvere il problema sollevato dal rimettente, e in ogni caso la questione ripropone dubbi già esaminati e decisi dalla Corte in precedenti pronunce (tra cui le ordinanze nn. 80 del 2007 e 183 del 2005).

Il principio

La fissazione del termine entro il quale l’imputato può chiedere l’oblazione nel processo davanti al Giudice di pace rientra nella discrezionalità del legislatore delegato, purché esercitata nei limiti della delega; l’assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è l’oblazione nel processo penale?

È un istituto che consente all’imputato di una contravvenzione di estinguere il reato pagando una somma di denaro pari a una parte della pena massima prevista. Nel processo davanti al Giudice di pace è regolata dall’art. 29 del d.lgs. n. 274/2000.

Perché il termine prima dell’apertura del dibattimento è così rilevante?

Perché l’apertura del dibattimento è il momento processuale che segna l’inizio della fase istruttoria. Presentare la domanda di oblazione prima garantisce che il processo non si svolga inutilmente se l’imputato è poi disposto a pagare; presentarla dopo crea inefficienze e può apparire iniqua.

Il Giudice di pace può ammettere l’oblazione presentata fuori termine?

No. La norma fissa un termine perentorio e il suo superamento preclude l’accesso all’istituto. Solo un intervento del legislatore (o una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale) potrebbe modificare questa disciplina.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.