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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13, comma 3-bis, del Testo unico sull’immigrazione (T.U. n. 286/1998), nella parte che impone al giudice di accordare il nulla osta all’espulsione dello straniero in sede di convalida dell’arresto, sollevata dai Tribunali di Cagliari e Castrovillari per asserita violazione del diritto di difesa. Il rimettente non aveva formulato un petitum specifico, rendendo impossibile l’intervento della Corte.

Di cosa si tratta

L’art. 13, comma 3-bis, del T.U. immigrazione prevede che il giudice, in sede di convalida dell’arresto di uno straniero in condizione irregolare, accordi contestualmente il nulla osta all’espulsione, salvo situazioni eccezionali. I Tribunali di Cagliari e Castrovillari sostenevano che questo meccanismo privasse l’imputato del tempo necessario per preparare la sua difesa nel processo, violando gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998 era censurato in riferimento agli artt. 24, secondo comma (diritto di difesa), e 111, terzo comma (contraddittorio nel processo) della Costituzione. Secondo i rimettenti, il rilascio del nulla osta all’inizio del processo impediva all’imputato di esercitare effettivamente il diritto di difesa.

La decisione della Corte

Le questioni sono manifestamente inammissibili. I rimettenti non avevano precisato quale intervento specifico la Corte avrebbe dovuto compiere: poiché tra le astratte soluzioni correttive (posticipare il nulla osta, subordinarlo a diverse condizioni, ecc.) nessuna era indicata come costituzionalmente obbligata, la Corte non poteva sostituirsi al legislatore nella scelta.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di petitum quando il rimettente si limita a enunciare il vizio senza indicare quale norma la Corte dovrebbe introdurre, sopprimere o modificare per eliminarlo.

Domande e risposte

Cosa prevede il nulla osta all’espulsione nel processo penale?

Il giudice che procede per determinati reati commessi da stranieri in posizione irregolare deve, in linea di principio, autorizzare l’espulsione dello straniero. Questo può avvenire già all’udienza di convalida dell’arresto, prima che il processo nel merito si sia svolto.

Perché l’espulsione contestuale al processo è problematica per la difesa?

Perché l’imputato espulso dall’Italia non può partecipare fisicamente al processo, ha difficoltà a istruire il proprio difensore e a produrre prove a discarico, il che può incidere sull’effettività del contraddittorio.

Questo tema è stato poi affrontato dalla Corte in altri giudizi?

Sì. La questione del coordinamento tra espulsione amministrativa e processo penale ha generato numerosi pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo nel corso degli anni, con interventi progressivi sulla disciplina del T.U. immigrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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