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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 464, comma 3, c.p.p., che esclude l’oblazione per chi abbia ricevuto un decreto penale di condanna prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000. Il Tribunale di Genova non aveva motivato la rilevanza della questione nei giudizi principali.
Di cosa si tratta
Cinque procedimenti del Tribunale di Genova riguardavano contravventori condannati per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) con decreto penale emesso prima che il d.lgs. n. 274/2000 modificasse le pene applicabili a tali reati. Il decreto penale precedente prevedeva pene congiunte (arresto e ammenda), mentre la nuova disciplina prevede pene alternative: ciò avrebbe potuto consentire l’accesso all’oblazione, istituto che estingue la contravvenzione previo pagamento di una somma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l’ammissione all’oblazione per contravventori il cui decreto penale fosse stato emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000. Le ordinanze di rimessione erano però totalmente prive di motivazione sulla rilevanza.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i cinque giudizi e ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché tutte le ordinanze di rimessione erano completamente prive di qualsiasi indicazione sulla rilevanza della questione nei giudizi principali. L’obbligo di motivare la rilevanza è requisito inderogabile per la valida proposizione della questione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve sempre contenere un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo. La totale omissione di tale motivazione comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Cos’è l’oblazione nel diritto penale?
L’oblazione è un istituto che consente al contravventore di estinguere il reato pagando una somma di denaro (pari al quarto del massimo dell’ammenda, o metà per le contravvenzioni punite in modo alternativo) prima della sentenza.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché le ordinanze di rimessione non spiegavano in che modo la norma impugnata influisse sui processi in corso: mancava completamente la motivazione sulla «rilevanza», cioè il collegamento tra la norma e la decisione del caso concreto.
Cosa cambiò con il d.lgs. n. 274/2000 per le infrazioni al codice della strada?
Il decreto legislativo n. 274/2000 spostò la competenza su alcuni reati stradali al giudice di pace, modificando anche le pene: per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) fu prevista la pena alternativa dell’ammenda o della permanenza in casa, aprendo in teoria la strada all’oblazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevole trattamento
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
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