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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2190 c.c. (iscrizione d’ufficio nel registro imprese) per vizio del contraddittorio: l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non risulta notificata alle parti del procedimento, come richiesto dalla legge n. 87/1953.
Di cosa si tratta
Il Giudice del registro delle imprese di Milano aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 2190 c.c., che attribuisce al giudice il potere di ordinare con decreto l’iscrizione obbligatoria non effettuata dall’imprenditore, sostenendo che la procedura potesse ledere il diritto di difesa e il giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2190 del codice civile. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettente: Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, ordinanza del 26 aprile 2005.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di notifica: in un giudizio incidentale, l’ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del processo a quo; tale formalità non risulta adempiuta, impedendo la corretta instaurazione del giudizio davanti alla Corte.
Il principio
Il difetto di notifica dell’ordinanza di rimessione alle parti della causa principale determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto è un presupposto processuale inderogabile della sua proponibilità.
Domande e risposte
Perché la notifica alle parti è così importante nel giudizio incidentale di costituzionalità?
Perché consente a tutte le parti del processo a quo di partecipare al giudizio davanti alla Corte costituzionale ed esercitare il proprio diritto di difesa, come stabilisce l’art. 23 l. n. 87/1953.
Cosa accade al processo principale dopo questa decisione?
Il giudice rimettente riceve gli atti e può sollevare nuovamente la questione in modo rituale, provvedendo stavolta alle necessarie notifiche.
L’art. 2190 c.c. è stato dichiarato incostituzionale?
No: la Corte non ha esaminato la questione nel merito. La dichiarazione di inammissibilità non dice nulla sulla costituzionalità della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo
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