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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato presso il domicilio eletto.

Di cosa si tratta

Chi elegge domicilio in un giudizio riceve a quell’indirizzo gli atti relativi, compreso l’invito a pagare il contributo unificato. La Commissione tributaria di Messina dubitava che questa modalità di notifica fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo, specie quando l’omessa comunicazione del domiciliatario comporta forti aumenti dell’importo dovuto.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Messina.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

Il principio

La notifica presso il domicilio eletto si fonda su una presunzione non implausibile di conoscenza effettiva dell’atto e contempera in modo ragionevole le garanzie del destinatario, il suo onere di diligenza e l’efficienza dell’amministrazione; l’eventuale omessa comunicazione da parte del domiciliatario è un mero inconveniente di fatto, inidoneo a fondare l’illegittimità costituzionale.

Domande e risposte

È legittimo notificare l’invito al pagamento al domicilio eletto?

Sì. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme a Costituzione, fondata su una presunzione ragionevole di conoscenza.

Cosa succede se il domiciliatario non avvisa l’interessato?

Si tratta di un inconveniente di mero fatto, che non rende incostituzionale la norma: grava sul destinatario l’onere di informarsi presso il domiciliatario di fiducia.

Tutte le censure sono state respinte allo stesso modo?

No. Quelle sugli artt. 24 e 111 Cost. sono state dichiarate inammissibili, quelle sugli artt. 3 e 97 Cost. non fondate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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