Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 248/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni dello Stato su alcune disposizioni della legge regionale sarda del 2021.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, contenente misure istituzionali, finanziarie e di sviluppo, e stata oggetto di piu impugnazioni da parte dello Stato, decise dalla Corte con distinte sentenze. In questa pronuncia la Corte ha esaminato alcune disposizioni relative al personale e ad altri profili, contestate dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserito contrasto con la competenza statale e con i principi di buon andamento. La Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili per ragioni processuali e altre non fondate nel merito, cosi salvando le norme regionali esaminate. La vicenda conferma che le leggi regionali di carattere finanziario vengono spesso impugnate in piu parti, e che la Corte distingue caso per caso tra disposizioni legittime e disposizioni che eccedono i limiti dell’autonomia regionale.

La questione di legittimita costituzionale

Erano impugnati, in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 13, commi 60 e 61, e 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, per contrasto con gli artt. 117 e 127 della Costituzione e altri parametri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 13, comma 61, e non fondate quelle relative all’art. 13, comma 60. Le disposizioni regionali esaminate hanno quindi superato il vaglio: per alcune la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, per altre ha escluso il contrasto con la Costituzione. Le norme restano in vigore.

Il principio

Nel giudizio in via principale la Corte distingue tra censure inammissibili per ragioni processuali e censure infondate nel merito. In entrambi i casi le norme regionali restano in vigore, ma solo nel secondo la Corte ne afferma la conformita alla Costituzione.

Domande e risposte

Le norme regionali esaminate restano in vigore?

Si. Quelle dichiarate non fondate sono state ritenute conformi alla Costituzione; per quelle inammissibili la Corte non si e pronunciata nel merito, ma restano comunque efficaci.

Perche la stessa legge sarda torna piu volte davanti alla Corte?

Perche lo Stato l’ha impugnata in molte sue parti: la Corte ha riservato a separate pronunce le diverse questioni, decidendole con piu sentenze.

Che differenza c’e tra inammissibile e non fondata?

Inammissibile significa che la Corte non ha potuto decidere per ragioni processuali; non fondata significa che ha esaminato la questione e ha escluso la violazione della Costituzione.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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