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Con la sentenza n. 102 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sul doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) negli abusi di mercato, in relazione al divieto di ne bis in idem. Le richieste imponevano alla Corte scelte e manipolazioni normative non consentite.
Di cosa si tratta
Dopo la sentenza Grande Stevens della Corte europea dei diritti dell’uomo, era emerso il problema del cumulo, per lo stesso fatto, della sanzione amministrativa CONSOB (di natura sostanzialmente penale secondo la CEDU) e del processo penale per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha censurato l’art. 187-bis del Testo unico finanza (d.lgs. n. 58 del 1998), l’art. 649 del codice di procedura penale e l’art. 187-ter del medesimo Testo unico, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che sancisce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. Le richieste dei giudici rimettenti — volte ora a una pronuncia additiva, ora alla sostituzione della clausola di riserva, ora all’estensione del divieto di bis in idem — investivano scelte discrezionali riservate al legislatore e prospettavano soluzioni non costituzionalmente obbligate, esorbitando dai poteri della Corte.
Il principio
Il coordinamento tra sanzione penale e sanzione amministrativa per gli abusi di mercato, in relazione al divieto convenzionale di ne bis in idem, richiede scelte di sistema riservate al legislatore: la Corte non può introdurle in via manipolativa quando non sono costituzionalmente obbligate.
Domande e risposte
Cos’è il «ne bis in idem»?
È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto; l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU lo garantisce a livello convenzionale.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché le soluzioni chieste alla Corte non erano costituzionalmente obbligate e implicavano scelte discrezionali sul sistema sanzionatorio, di competenza del legislatore, non realizzabili con una pronuncia della Corte.
Che cos’è il «doppio binario» negli abusi di mercato?
È la previsione, per lo stesso fatto, di una sanzione penale e di una sanzione amministrativa (CONSOB) che la CEDU considera sostanzialmente penale, con il rischio di una doppia punizione per il medesimo illecito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro invocato nel primo comma, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (ne bis in idem).
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