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Il Tribunale di Milano dubitava che nel processo del lavoro, in caso di cambio del giudice durante l’istruzione, non fosse obbligatorio rinnovare le prove né sanzionare con nullità la sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata.
Di cosa si tratta
Nel processo del lavoro (rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. del c.p.c.) il giudice istruttore assume le prove e poi pronuncia la sentenza. Se nel corso del procedimento cambia la persona fisica del giudice, ci si chiede se le prove debbano essere rinnovate davanti al nuovo giudice e se la sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore sia nulla. Il Tribunale di Milano riteneva di sì, equiparando la disciplina a quella del processo penale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: artt. 420, 161 co. 2 e 429 co. 1 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la rinnovazione delle prove e la nullità della sentenza in caso di mutamento del giudice. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il rito del lavoro è ispirato a principi di concentrazione e oralità propri del sistema civilistico, diversi da quelli del processo penale. Il combinato disposto degli artt. 174 c.p.c. e 63 disp. att. c.p.c. già consente la sostituzione del giudice istruttore in caso di impedimento. La presunta disparità rispetto al penale non integra irragionevolezza, trattandosi di riti strutturalmente diversi.
Il principio
Il principio di immutabilità del giudice non è imposto dalla Costituzione in modo assoluto per tutti i riti processuali. Il legislatore può legittimamente disciplinare il mutamento del giudice in modo differenziato tra processo civile e processo penale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e finalità di ciascun rito.
Domande e risposte
Cosa succede nel processo del lavoro se cambia il giudice durante l’istruzione?
Il nuovo giudice può utilizzare le prove già acquisite senza doverle rinnovare. La sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore non è nulla per questo solo motivo, a meno che non ricorrano specifici vizi procedurali.
Perché nel penale vige un regime diverso?
Nel processo penale il principio del giudice naturale e il contraddittorio nella formazione della prova hanno una valenza costituzionale rafforzata (art. 111 Cost.), che giustifica la maggiore rigidità sull’immutabilità del giudice. Il processo civile del lavoro, pur essendo orale, ha struttura e finalità diverse.
Esistono comunque rimedi se il giudice viene sostituito nel civile?
Sì: l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che, in caso di assoluto impedimento o gravi esigenze, il giudice istruttore possa essere sostituito. In tale caso il nuovo giudice può anche disporre la rinnovazione di singoli atti istruttori se lo ritiene necessario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza, invocata per la disparità rispetto al rito penale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, potenzialmente leso dalla non rinnovazione delle prove
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, parametro del diritto alla prova e all’imparzialità del giudice
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