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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Commissione tributaria regionale di Cagliari chiedeva se fosse incostituzionale escludere i locatori di immobili commerciali dal credito d’imposta sui canoni non percepiti, riservato ai soli locatori di immobili abitativi. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 23 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), modificato dalla legge n. 431 del 1998 sulle locazioni abitative, riconosce ai locatori di immobili ad uso abitativo un credito d’imposta pari ai canoni scaduti e non percepiti. Il beneficio non si applica ai locatori di immobili ad uso commerciale. La Commissione tributaria regionale di Cagliari riteneva la distinzione irrazionale e contraria agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude i locatori di immobili commerciali dal credito d’imposta sui canoni non percepiti. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Cagliari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: i tributi oggetto della controversia riguardavano gli anni 1995 e 1996, anteriori alla modifica legislativa del 1998 da cui sarebbe scaturita la censura di disparità di trattamento. La questione non poteva quindi influire sull’esito del giudizio a quo. Inoltre l’ordinanza di rimessione non motivava in modo adeguato la violazione dell’art. 53 Cost.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale in via incidentale richiede che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio in corso. Se la controversia riguarda periodi anteriori all’entrata in vigore della norma che si assume incostituzionale, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

Domande e risposte

Cosa è il credito d’imposta per canoni non percepiti?

Se un locatore di immobile abitativo non riesce a riscuotere i canoni di locazione (ad esempio per morosità dell’inquilino), la legge gli consente di portare in detrazione dall’IRPEF l’imposta già versata su quei canoni non incassati. Il beneficio è previsto per le locazioni abitative, non commerciali.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

La lite fiscale riguardava gli anni 1995 e 1996, prima che la legge n. 431 del 1998 introducesse il credito d’imposta per i locatori abitativi. Poiché la norma censurata non era ancora in vigore nei periodi oggetto di causa, non aveva rilevanza nel giudizio.

La discriminazione tra locatori abitativi e commerciali è comunque incostituzionale?

La Corte non ha potuto esaminare il merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, quindi non vi è una pronuncia sulla fondatezza della censura di irragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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