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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 423 comma 1 c.p.p.: la norma non obbliga a notificare all’imputato contumace il verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione da parte del PM. La Corte ritiene che le garanzie di difesa siano già assicurate dagli istituti del rito.
Di cosa si tratta
Nell’udienza preliminare di un processo per usura, dopo la dichiarazione di contumacia degli imputati, il PM aveva modificato l’imputazione aggiungendo un’aggravante. Il GIP di Milano dubitava che la mancata notifica del verbale all’imputato contumace violasse il diritto di difesa, impedendo l’accesso ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 423 comma 1 c.p.p. “nella parte in cui non prevede” l’obbligo di notifica del verbale con la modifica dell’imputazione all’imputato contumace. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Milano, ordinanza del 22 dicembre 2003.
La decisione della Corte
La questione è non fondata: le garanzie dell’imputato contumace sono assicurate da altri strumenti processuali (avviso di conclusione delle indagini, diritto alla restituzione nel termine). Non è costituzionalmente necessario prevedere una notifica automatica del verbale dell’udienza preliminare.
Il principio
Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel configurare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo penale, purché non le svuoti nel loro nucleo essenziale. La mancata previsione di una singola forma di comunicazione non determina automaticamente l’incostituzionalità.
Domande e risposte
Cosa significa che l’imputato è “contumace”?
È l’imputato regolarmente citato che non si presenta all’udienza. A differenza dell’assente (introdotto dalla riforma del 2014), il contumace non si è volontariamente sottratto al processo ma la sua mancata comparizione non ha giustificazioni documentate.
Come può l’imputato contumace sapere delle modifiche all’imputazione?
Secondo la Corte, può essere informato dal difensore nominato d’ufficio o di fiducia; inoltre, la modifica doveva basarsi su atti già presenti nel fascicolo e conoscibili dalla difesa.
Quando è stata poi riformata la disciplina della contumacia?
Con la l. n. 67/2014, l’istituto della contumacia è stato abolito e sostituito con quello dell’“assenza”, con nuove garanzie per l’imputato che non compare, tra cui la sospensione del processo se non è certa la conoscenza del procedimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro principale
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