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La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa dell’ARS sui contratti di collegamento marittimo con le isole minori. La delibera era stata promulgata senza la norma contestata, eliminando la controversia.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato aveva impugnato in via preventiva la delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 ottobre 2005 recante norme sui contratti per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, ritenendo alcune disposizioni invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: delibera legislativa ARS 25 ottobre 2005 (ddl n. 1053) “Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori”. Parametri: art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e artt. 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge regionale è stata promulgata senza le disposizioni contestate dal Commissario. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il processo si estingue.
Il principio
Quando l’atto impugnato viene eliminato o modificato prima della decisione della Corte in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente, viene meno l’interesse a una pronuncia nel merito e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cos’è il controllo preventivo del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?
È un istituto specifico dello statuto speciale siciliano: il Commissario può impugnare le delibere legislative prima della promulgazione se le ritiene incostituzionali. Se la Regione non cede, la delibera viene promulgata e il conflitto prosegue davanti alla Corte.
Cosa succede se la Regione rimuove le norme contestate prima della sentenza?
Come in questo caso, la Corte chiude il processo dichiarando cessata la materia del contendere: non c’è più una norma da annullare, quindi non ha senso pronunciarsi nel merito.
I collegamenti marittimi con le isole minori rientrano nella competenza statale o regionale?
Rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” (art. 117 comma 2 lett. l) Cost.) per gli aspetti contrattuali, mentre la gestione del servizio può spettare alla Regione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro del ricorso
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